Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 7 pagine

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1 Situazione iniziale

La prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) è stata resa necessaria dall’evoluzione della normativa dell’Unione europea. Le disposizioni europee corrispondenti alle prescrizioni dell'ORRPChim sono contemplate in dieci atti normativi di base (direttive e regolamenti), per quattro dei quali erano già state decise delle modifiche non considerate nell'ORRPChim attualmente in vigore.

In Svizzera e nell'UE sono state recentemente emanate delle disposizioni che vietano, in linea di principio, l’impiego di determinati metalli pesanti nei veicoli e nei loro componenti nonché negli apparecchi elettrici ed elettronici (direttive 2000/53/CE e 2002/95/CE). Fanno eccezione alcuni materiali e componenti per i quali non è ancora disponibile una soluzione alternativa che non preveda l'uso di metalli pesanti. Le esperienze effettuate hanno rivelato la necessità di prorogare la durata di validità di determinate deroghe e di prevederne altre. La revisione dell'ORRPChim garantisce delle agevolazioni in tal senso sia ai fabbricanti di veicoli e componenti sia a quelli di apparecchi elettrici ed elettronici. Al contempo, inoltre, contribuisce ad aumentare il livello di protezione. Con le modifiche della direttiva 76/769/CEE, infatti, sono stati decisi nell'UE alcuni nuovi divieti che devono essere introdotti anche in Svizzera nel quadro della revisione dell'ORRPChim, ovvero il divieto di impiegare in futuro solvente tossico toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico. Viene inoltre aggiornata la lista delle sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione (sostanze CMR) che non possono essere rese accessibili al pubblico. La revisione introduce anche un nuovo e severo valore limite per il tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH), ritenuti cancerogeni, negli emollienti impiegati nella fabbricazione di pneumatici per automobili, al fine di ridurre le emissioni di tali sostanze generate dall'usura dei pneumatici stessi. Viene infine introdotto il divieto di immissione sul mercato del triclorobenzene, pericoloso per l'ambiente.

La prima revisione dell'ORRPChim costituisce anche un'occasione per apportare alcune precisazioni di carattere redazionale al fine di rendere più comprensibile e leggibile l'ordinanza. Si afferma ad esempio in modo chiaro che le disposizioni svizzere sui metalli pesanti nei veicoli e negli apparecchi elettrici ed elettronici corrispondono, dal punto di vista materiale, ai requisiti europei, come pure che l'importazione di pitture contenenti piombo può essere ammessa soltanto quando gli oggetti trattati con queste ultime sono stati esportati nella loro totalità. L'interpretazione rigida del vigente allegato 2.8 dell'ORRPChim indurrebbe infatti a considerare inammissibili anche tali casi, contrariamente all’intenzione del legislatore. Per quanto riguarda le pile, inoltre, viene ora disciplinata la collaborazione tra l'organizzazione incaricata dall'Ufficio federale dell'ambiente e le autorità doganali per la registrazione delle pile importate.

È infine prevista una proroga dei termini transitori relativi all'immissione sul mercato di cemento contenente cromo e all'obbligo di autorizzazione per le pompe di calore negli edifici abitativi.

2 Indagine conoscitiva

La documentazione relativa all'indagine conoscitiva, conclusasi l'11 settembre 2006, è stata inviata a 96 destinatari, invitati ad esprimersi sulla prima revisione dell'ORRPChim. Alla data del 2 ottobre 2006 erano pervenute 56 prese di posizione, provenienti da 25 Cantoni, dall'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), in quanto federazione delle piccole e medie imprese, e da 29 organizzazioni tra cui l'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS), l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e la Società svizzera delle industrie chimiche (SGCI). Hanno inoltre fornito un parere spontaneo l'associazione suissetec, che rappresenta tra l'altro gli interessi delle aziende operanti nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione, e il gruppo di vendita al dettaglio Coop.

Le disposizioni dell'ORRPChim si concentrano su settori particolari. Pertanto, molte organizzazioni hanno preso posizione solo su temi specifici. Ad esempio, l'Unione svizzera dei fabbricanti di verni-