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Consultazione 2005/121: Piano d'azione contro le polveri fini - Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 14 pagine

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Allegato 5 (artt. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

Cifra 11 cpv. 2 e 3

Abrogati

Cifra 2

Abrogata

Cifra 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a

1 Sono considerati legna da ardere:

a. la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, segnatamente ciocchi, rami secchi e pigne;

b. la legna allo stato naturale, non in pezzi, segnatamente pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o sotto forma di corteccia;

c. gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale o artigianale nonché palette a perdere in legno massiccio, a condizione che non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati;

d. le bricchette o i pellet di legno allo stato naturale, a condizione che siano stati prodotti esclusivamente con lubrificanti naturali che non provocano emissioni superiori o diverse rispetto a quelle generate dalla legna allo stato naturale.

2 Non sono considerati legna da ardere:

a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi o mobili di legno usati come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1;