Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/121: Piano d'azione contro le polveri fini - Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 6 pagine
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17.10.2006
All. 3 cifra 22 lett. c, d – deroghe all’obbligo di misurazione periodica
Per errore, le lettere c, d non erano state abrogate in occasione dell’ultima modifica dell’OIAt, effettuata il 23 giugno 2004.
All. 3 cifra. 24 - contrassegno
Le disposizioni relative al contrassegno (targhetta d’identificazione) vengono adeguate alle nuove disposizioni dell’articolo 20 (dichiarazione di conformità). Inoltre, per gli impianti a combustione alimentati con olio o con gas, le disposizioni vengono precisate in base all’allegato 3 delle “Raccomandazioni per il controllo della combustione”, pubblicate dall’UFAM ol 1º settembre 2005.
All. 3 cifra 421 cpv. 1 – impianti a combustione alimentati con olio da riscaldamento “pesante”
I valori limite d’emissione per gli impianti a combustione alimentati con olio da riscaldamento “pesante” vengono adeguati alle disposizioni sui valori limite per gli impianti a legna (polvere) e per l’olio da riscaldamento “extra leggero” (ossidi di azoto). Negli ultimi anni, l’olio da riscaldamento “pesante” è stato utilizzato soltanto in pochissimi grandi impianti. Nel quadro dei piani di provvedimenti d’igiene dell’aria, inoltre, molti Cantoni hanno addirittura vietato l’impiego di questo tipo di olio.
All. 3 cifra 511 cpv. 1 – impianti a combustione alimentati con carbone
Per quanto riguarda le emissioni di polvere, gli impianti a combustione alimentati con carbone dovranno rispettare gli stessi valori limite previsti per gli impianti a combustione a legna (cifra 522). In Svizzera, tuttavia, il carbone viene ormai usato soltanto in impianti speciali (ad es. cementifici) o in piccole stufe per il riscaldamento di singoli locali.
All. 3 cifra 513 – tenore in zolfo del carbone
In seguito allo stralcio delle esigenze qualitative per il carbone, prima contemplate nell’allegato 4, la cifra 513 deve essere riformulata.
All. 3 cifra 522 – impianti a combustione alimentati con legna
I nuovi valori limite per la polvere e il monossido di carbonio emessi dagli impianti a combustione a legna con potenza termica superiore a 70 kW entreranno in vigore a tappe, in base alla loro realizzabilità dal punto di vista tecnico ed economico, al fine di consentire al mercato di sviluppare soluzioni a costi convenienti. Detti valori limite non contrastano con la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 20, bensì rappresentano delle esigenze integrative per gli impianti con potenza termica superiore a 70 kW.
Per gli impianti con potenza termica superiore a 500 kW sono già disponibili separatori elettrostatici e filtri in tessuto che, dal punto di vista tecnico, permettono di rispettare senza problemi i nuovi valori limite. Tuttavia, per potenze inferiori a 1 MW e, in particolare, a 350 kW, attualmente i costi sono ancora troppo alti.
All. 3 cifra 524
Cpv. 1: nuova lettera d per i pellet di legno.
Cpv. 2: considerata l’importanza dei nuovi valori limite per la polvere, in futuro negli impianti a combustione a legna con potenza termica superiore a 70 kW dovrà sempre essere misurato il tenore di CO e di polvere.
All. 4 cifre 21 e 22 – esigenze d’igiene dell’aria per l’omologazione secondo le norme EN
Nell’allegato 4 vengono ora definite anche le esigenze d’igiene dell’aria per gli impianti a combustione alimentati con combustibili solidi, le quali devono essere soddisfatte nell’ambito dell’omologazione e
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