Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/121: Piano d'azione contro le polveri fini - Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 6 pagine
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17.10.2006
delle prove dei prototipi.
I valori limite per il CO e la polvere, che entreranno in vigore dal 1º gennaio 2008, sono pressoché identici a quelli attualmente necessari per il conferimento del marchio di qualità di Energia legno Svizzera. Come il valore limite per la polvere emessa dagli impianti più grandi, anche questi valori saranno inaspriti nel 2011. Gli impianti più moderni sono tuttavia in grado di rispettarli già oggi.
All. 4 cifra 3
Le esigenze energetiche finora in vigore in base all’allegato 4 si applicano soltanto agli impianti a combustione alimentati con olio o gas.
All. 5 cifra. 11 cpv. 2 e 3 nonché cifra 2 – esigenze relative all’olio da riscaldamento “pesante” e al carbone
Con lo stralcio dell’articolo 23 viene abrogata la distinzione tra l’olio da riscaldamento “medio” e quello “pesante” come pure tra le diverse qualità di carbone. Resta tuttavia in vigore la limitazione delle emissioni di diossido di zolfo secondo l’allegato 3.
All. 5 cifra 3 cpv. 1 e 2 – definizione di legna da ardere
Visto il loro altissimo tenore di inquinanti, gli scarti di legno provenienti dai cantieri vengono ora inclusi, come il legname di scarto, nel capoverso 2, e non possono più essere bruciati in impianti a combustione alimentati con scarti di legno.
Le palette a perdere in legno massiccio potranno invece, d’ora in poi, essere bruciate in impianti a combustione alimentati con scarti di legno secondo l’allegato 3. Resta tuttavia in vigore il divieto di bruciarle in impianti a combustione alimentati esclusivamente con legna da ardere (ad es. nelle abitazioni private).
Per i pellet e le bricchette di legno viene aggiunta la lettera d. Finora, infatti, i pellet in legno erano compresi nel termine generale di “bricchette senza leganti”. Sia le bricchette che i pellet dovranno comunque continuare a essere privi di leganti. Per motivi tecnici, tuttavia, tali prodotti andranno fabbricati utilizzando lubrificanti naturali che non provochino emissioni superiori o diverse da quelle generate dalla legna allo stato naturale. Come lubrificanti o agglutinanti possono ad esempio essere utilizzati prodotti provenienti dall’agricoltura e dalla selvicoltura primarie (ad es. amido). Per l’omologazione e la definizione delle esigenze relative alle bricchette e ai pellet di legno è in vigore dal 2001 la norma svizzera (analoga alla norma DIN 51731:1996), che non è interessata dalla modifica dell’OIAt.
3 Analisi dell’impatto della regolamentazione
3.1 Scopo e utilità della prescrizione
Dichiarazione di conformità secondo l’articolo 20 OIAt
La prova di conformità per gli impianti a combustione alimentati con legna (e con carbone) consente alla Svizzera di mantenere e aumentare il già elevato standard dei suoi prodotti in questo settore. Già oggi, dal 30 al 40 per cento dei nuovi impianti a legna messi in commercio soddisfa le esigenze necessarie per il conferimento del marchio di qualità di Energia legno Svizzera e, pertanto, anche i valori limite fissati nell’allegato 4 della presente modifica dell’OIAt. Dal punto di vista dell’igiene dell’aria, la misura proposta impedisce in primo luogo l’apertura del mercato a prodotti a basso costo provenienti da Paesi extracomunitari. Non riguarda tuttavia i circa 650'000 impianti di questo tipo già esistenti (tra caminetti, stufe e caldaie).
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