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Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine

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Ordinanza PRTR (OPRTR)

del ... 2006 Avamprogetto del 3 maggio 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla

protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti di rifiuti e ai trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.

2 Si applica ai complessi industriali che svolgono attività di cui all’allegato 1.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti, dei trasferimenti di rifiuti e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);

b. complesso industriale o complesso: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;

c. titolare: il proprietario di un complesso industriale o la persona che lo dirige a tutti gli effetti;

d. sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’allegato 2;

e. emissione: l’introduzione intenzionale, involontaria o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;

f. trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini di un complesso industriale di:

1. rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o

RS ..........

1 RS 814.01

2006–......