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Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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Ordinanza PRTR (OPRTR)
del ... 2006 Avamprogetto del 3 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla
protezione dell’ambiente (LPAmb),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti, ai trasferimenti di rifiuti e ai trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.
2 Si applica ai complessi industriali che svolgono attività di cui all’allegato 1.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
a. PRTR: Pollutant Release and Transfer Register (registro delle emissioni di sostanze inquinanti, dei trasferimenti di rifiuti e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nelle acque di scarico);
b. complesso industriale o complesso: uno o più impianti situati in prossimità l’uno dell’altro e gestiti dallo stesso titolare quale unità aziendale unica;
c. titolare: il proprietario di un complesso industriale o la persona che lo dirige a tutti gli effetti;
d. sostanza inquinante: una sostanza o un gruppo di sostanze secondo l’allegato 2;
e. emissione: l’introduzione intenzionale, involontaria o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque di scarico, di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, in particolare mediante versamento, emissione, scarico, iniezione, eliminazione o messa in discarica;
f. trasferimento: lo spostamento intenzionale o involontario oltre i confini di un complesso industriale di:
1. rifiuti destinati al riciclaggio o all’eliminazione, o
RS ..........
1 RS 814.01
2006–......