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Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine

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2. sostanze inquinanti contenute in acque di scarico destinate al trattamento;

g. acque di scarico: le acque alterate dall’uso industriale, artigianale, agricolo o di altro tipo;

h. rifiuti speciali: i rifiuti di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti2.

Sezione 2: Compiti dei titolari dei complessi industriali

Art. 3 Dovere di diligenza

Ogni titolare di un complesso industriale deve garantire che le informazioni messe a disposizione del pubblico siano complete, coerenti e credibili.

Art. 4 Obbligo di notifica

1 Ogni titolare di un complesso industriale notifica all'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale), entro il 1° luglio, le informazioni di cui all’articolo 5 se, nell’anno civile precedente, il complesso in questione:

a. ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore alla relativa soglia fissata nell’allegato 2;

b. ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;

c. ha trasferito più di 2 000 tonnellate di altri rifiuti; oppure

d. ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore alla soglia fissata per l’acqua nell’allegato 2.

2 Chi, in applicazione di altri atti normativi, ha già trasmesso all’Ufficio federale informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 può autorizzare l’Ufficio a inserirle nella banca dati. L’Ufficio federale tiene una lista delle informazioni ottenute in virtù di altri atti normativi e adatte per essere inserite nella banca dati di cui all’articolo 5 capoverso 3.

Art. 5 Contenuto della notifica

1 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:

a. nome, indirizzo e coordinate geografiche del complesso industriale e delle attività di cui all'allegato 1;

b. nome e indirizzo del titolare;

2 RS 814.610