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Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine
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richiesta, l’Ufficio federale, dopo aver sentito il titolare, lo comunica a quest’ultimo mediante decisione.
5 Se delle informazioni vengono mantenute riservate, il registro deve indicare il tipo di informazione e il motivo della riservatezza.
Art. 10 Verifica dei dati
1 I Cantoni hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati riservata (art. 5 cpv. 3) che concernono i complessi industriali situati sul loro territorio.
2 Verificano se:
a. i titolari hanno adempiuto al loro obbligo di notifica; e
b. le informazioni contenute sono complete, coerenti e credibili.
3 Qualora constatino che i requisiti fissati nella presente ordinanza non sono rispettati, i Cantoni informano l'Ufficio federale entro tre mesi dalla scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1. L'Ufficio federale ordina le misure necessarie.
Art. 11 Consulenza al pubblico
L’Ufficio federale informa periodicamente il pubblico in merito al PRTR e offre consulenza riguardo alla sua applicazione e al suo scopo.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 12 Disposizione transitoria
La notifica di cui all'articolo 5 capoverso 1 deve essere effettuata per la prima volta il 1° luglio 2008 (anno di riferimento: 2007).
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.
....... 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,