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Consultazione 2005/124: Registro pubblico delle emissioni inquinanti · 15 pagine

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3 L’Ufficio federale completa il registro:

a. su base annua, con le informazioni non riservate dell’anno civile precedente secondo il capoverso 2 lettera a;

b. su base periodica, con informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 8 Informazione del pubblico

1 L’Ufficio federale mette il PRTR a disposizione del pubblico al più tardi 9 mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 4 capoverso 1.

2 L’accesso alle informazioni contenute nel PRTR è garantito, in forma elettronica e in particolare via Internet, per almeno 10 anni dalla loro pubblicazione.

3 L’Ufficio federale garantisce la possibilità di ricercare elettronicamente le informazioni contenute nel PRTR per ogni anno civile in base ai seguenti criteri:

a. nome del complesso industriale e coordinate geografiche;

b. attività secondo l'allegato 1;

c. titolare;

d. sostanza inquinante o rifiuto;

e. comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è emessa;

f. metodo di riciclaggio o di eliminazione di cui all’allegato 3;

g. nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti nonché indirizzo del sito di riciclaggio o di eliminazione, qualora si tratti di un trasferimento transfrontaliero di rifiuti speciali.

4 L’Ufficio federale garantisce la possibilità di ricercare i dati in base alle fonti diffuse iscritte nel registro.

Art. 9 Riservatezza

1 Le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 sono pubbliche, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non si oppongano alla loro comunicazione.

2 Sono considerati interessi pubblici o privati degni di protezione gli interessi contemplati nell’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 20043 sul principio di trasparenza dell’amministrazione.

3 Chi inoltra una documentazione all’Ufficio federale deve:

a. specificare le informazioni da trattare con riservatezza; e

b. motivare perché l’interesse fatto valere prevale sull’interesse alla divulgazione.

4 L’Ufficio federale valuta se l'interesse fatto valere è preponderante. Se il suo giudizio diverge da quello espresso dal titolare del complesso industriale nella sua

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