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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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sia certa che:

(a) le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano state attuate efficacemente; e

(b) non siano presenti condizioni a bordo che possano costituire un rischio per la sanità pubblica.

Articolo 28 Navi e aeromobili ai punti di ingresso

1. Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, ad una nave o ad un aeromobile non deve essere impedito lo scalo in qualsiasi punto di ingresso per motivi di sanità pubblica. Tuttavia, se il punto di ingresso non è attrezzato per l'applicazione delle misure sanitarie previste dal presente Regolamento, alla nave o all'aeromobile può essere ordinato di procedere a proprio rischio verso il punto di ingresso più vicino disponibile, a meno che la nave o l’aeromobile non presentino problemi operativi che renderebbero tale deviazione poco sicura.

2. Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, gli Stati Parti non possono rifiutare la libera pratica a navi o aeromobili per ragioni di sanità pubblica; in particolare, non possono essere loro impedite le operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico di carichi o provviste, l'imbarco di acqua, carburante, alimenti e scorte. Gli Stati Parti possono subordinare la concessione di libera pratica a ispezioni e, in caso di riscontro di una fonte di infezione o contaminazione a bordo, all’esecuzione delle necessarie operazioni di disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione o delle altre misure necessarie ad evitare la diffusione dell’infezione o della contaminazione.

3. Se fattibile ai sensi del paragrafo precedente, uno Stato Parte deve autorizzare la concessione di libera pratica ad una nave o un aeromobile via radio o altri mezzi di comunicazione quando, sulla base delle informazioni ricevute prima dell’arrivo, lo Stato Parte sia dell’avviso che l’arrivo della nave o dell’aeromobile non comportino l'introduzione o la diffusione di malattie.

4. Gli ufficiali al comando di navi, i piloti al comando di aeromobili o i loro rappresentanti devono rendere noto alle autorità di controllo del porto o dell’aeroporto il più presto possibile prima dell’arrivo al porto o aeroporto di destinazione qualsiasi caso indicativo di una malattia di natura infettiva o qualsiasi prova di rischio a bordo per la sanità pubblica, non appena tale malattia o rischio per la sanità pubblica vengono resi noti all’ufficiale o al pilota. Tali informazioni devono essere immediatamente trasmesse all'autorità competente del porto o aeroporto. In casi di emergenza, tali informazioni dovrebbero essere comunicate direttamente dagli ufficiali o piloti all’autorità competente del porto o dell'aeroporto.

5. Quanto segue si applica nel caso in cui una nave o un aeromobile sospetti o affetti, per ragioni che esulino dal controllo del comandante dell'aeromobile o dell'ufficiale al comando della nave, atterrino in un aeroporto diverso da quello in cui dovevano atterrare o attracchino in un porto diverso da quello in cui dovevano attraccare:

(a) il comandante dell’aeromobile, l’ufficiale al comando della nave o un diverso responsabile devono fare il possibile per mettersi in comunicazione senza ritardi con l’autorità competente più vicina;

(b) non appena l’autorità competente viene informata dell’atterraggio può applicare le misure sanitarie raccomandate dall'OMS o altre misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento;

(c) a meno che non venga richiesto per motivi di emergenza o per la comunicazione con l’autorità competente, nessun viaggiatore a bordo di un aeromobile o nave deve allontanarsi e nessun carico deve essere spostato senza l'autorizzazione dell'autorità competente; e

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