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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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4. Il Direttore Generale deve definire il numero di membri da invitare alle riunioni del Comitato di Revisione, deciderne la data e la durata e convocare il Comitato.

5. Il Direttore Generale deve nominare i membri del Comitato di Revisione per la durata dei lavori di una sola sessione.

6. Il Direttore Generale deve selezionare i membri del Comitato di Revisione sulla base dei principi di equa rappresentazione geografica, di equilibrio tra i sessi, di equilibrio tra gli esperti provenienti da paesi industrializzati e in via di sviluppo, di rappresentazione delle diverse opinioni scientifiche, degli approcci e delle esperienze pratiche nelle varie parti del mondo e di un adeguato equilibrio interdisciplinare.

Articolo 51 Condotta dei lavori

1. Le decisioni del Comitato di Revisione devono essere prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

2. Il Direttore Generale deve invitare gli Stati Membri, le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate nonché le altre attinenti organizzazioni intergovernative e non governative ufficialmente in relazione con l’OMS a designare rappresentanti che partecipino alle sessioni del Comitato. Tali rappresentanti devono presentare memorandum e, con il consenso del Presidente, realizzare relazioni sugli argomenti oggetto della discussione. Tali rappresentanti non devono avere il diritto di voto.

Articolo 52 Rapporti

1. Per ogni sessione, il Comitato di Revisione deve redigere un rapporto contenente il punto di vista ed il parere del Comitato. Tale relazione deve essere approvata dal Comitato di Revisione prima del termine della sessione. Il punto di vista ed pareri del Comitato di Revisione non devono impegnare l’Organizzazione e devono essere formulati come suggerimento al Direttore Generale. Il testo della relazione non può essere modificato senza il consenso del Comitato.

2. Se il Comitato di Revisione non è unanime relativamente alle proprie conclusioni, ogni membro avrà il diritto di esprimere la propria contrastante opinione professionale in una relazione individuale o di gruppo, contenente le ragioni alla base dell'opinione divergente, e facente parte integrante del rapporto del Comitato.

3. Il rapporto del Comitato di Revisione deve essere presentato al Direttore Generale che deve comunicare la propria opinione e i propri suggerimenti all'Assemblea Mondiale della Sanità o al Comitato Esecutivo per la loro considerazione e seguito.

Articolo 53 Procedure per le raccomandazioni permanenti

Qualora il Direttore Generale consideri una raccomandazione permanente necessaria e adeguata ad un rischio specifico per la sanità pubblica, il Direttore Generale deve richiedere l’opinione del Comitato di Revisione. In aggiunta ai relativi paragrafi degli Articoli da 50 a 52, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le proposte relative a raccomandazioni permanenti, alla loro modifica o cessazione possono essere sottoposte al Comitato di Revisione dal Direttore Generale o dagli Stati Parti tramite il Direttore Generale;

(b) ogni Stato Parte può sottoporre informazioni relative affinché vengano prese in esame dal Comitato di Revisione;

(c) il Direttore Generale può richiedere a qualsiasi Stato Parte, organizzazione intergovernativa o non

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