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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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quelli di cui al paragrafo 2 dell’Articolo 48, in base ai settori di competenza ed esperienza più attinenti all'evento specifico che si sta verificando. Ai fini del presente Articolo, per “incontri” del Comitato di Emergenza possono intendersi teleconferenze, videoconferenze o comunicazioni elettroniche.
2. Il Direttore Generale deve fornire al Comitato di Emergenza l’ordine del giorno e ogni informazione relativa all'evento, includendo informazioni fornite dagli Stati Parti nonché le eventuali raccomandazioni temporanee che il Direttore Generale propone per l’emanazione.
3. Il Comitato di Emergenza deve eleggere il proprio Presidente e preparare, in seguito ad ogni riunione, un breve resoconto riassuntivo dei verbali e delle delibere, includendo ogni consiglio relativo alle raccomandazioni.
4. Il Direttore Generale deve invitare lo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l’evento a presentare il proprio punto di vista al Comitato di Emergenza. A tale scopo, il Direttore Generale deve notificare a tale Stato Parte le date e l’ordine del giorno della riunione del Comitato di Emergenza con il maggiore anticipo possibile. Lo Stato Parte interessato, tuttavia, non può richiedere un rinvio della riunione del Comitato di Emergenza per presentare il proprio punto di vista in merito.
5. Il punto di vista del Comitato di Emergenza deve essere inoltrato al Direttore Generale per la disamina. Il Direttore Generale deve prendere una decisione finale in merito a tali argomenti.
6. Il Direttore Generale deve comunicare agli Stati Parti la determinazione e la cessazione di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, le misure sanitarie attuate dallo Stato Parte interessato, le raccomandazioni temporanee e la modifica, estensione e cessazione di tali raccomandazioni, assieme al parere del Comitato di Emergenza. Il Direttore Generale deve informare gli operatori di trasporto degli Stati Parti e le relative agenzie internazionali di tali raccomandazioni temporanee, inclusa la loro modifica, estensione o cessazione. Il Direttore Generale deve successivamente rendere pubbliche tali informazioni e raccomandazioni.
7. Gli Stati Parti nei cui territori si sia verificato l’evento possono proporre al Direttore Generale la cessazione dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e/o delle raccomandazioni temporanee e possono a tale scopo presentare una relazione al Comitato di Emergenza.
Capitolo III – Comitato di Revisione
Articolo 50 Condizioni di riferimento e composizione
1. Il Direttore Generale deve istituire un Comitato di Revisione con le seguenti funzioni:
(a) inoltrare raccomandazioni tecniche al Direttore Generale relative ad emendamenti al presente Regolamento;
(b) fornire consulenza tecnica al Direttore Generale relativamente alle raccomandazioni permanenti e ad eventuali modifiche o alla cessazione delle stesse;
(c) fornire consulenza tecnica al Direttore Generale su eventuali argomenti presentatigli dal Direttore Generale relativi agli effetti prodotti dal presente Regolamento.
2. Il Comitato di Revisione deve essere considerato come un comitato di esperti e deve essere soggetto al Regolamento dei Gruppi Consultivi dell’OMS, a meno che il presente Articolo non disponga diversamente.
3. I Membri del Comitato di Revisione devono essere selezionati e nominati dal Direttore Generale tra gli esperti iscritti nel Registro di Esperti RSI e, se necessario, da altri Gruppi consultivi di esperti dell'Organizzazione.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05