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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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Articolo 43 Misure sanitarie aggiuntive
1. Il presente Regolamento non deve impedire agli Stati Parti l'implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che:
(a) raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell’OMS; o
(b) siano altrimenti proibite ai sensi dell’Articolo 25, dell’Articolo 26, dei paragrafi 1 e 2 dell’Articolo 28, dell’Articolo 30, del paragrafo 1 (c) dell'Articolo 31 e dell'Articolo 33, a condizione che siano altrimenti coerenti con il presente Regolamento.
Tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria.
2. Nel determinare se attuare le misure sanitarie di cui al paragrafo 1 del presente Articolo o misure sanitarie aggiuntive in base al paragrafo 2 dell’Articolo 23, al paragrafo 1 dell’Articolo 27, al paragrafo 2 dell’Articolo 28 e al paragrafo 2 (c) dell’Articolo 31, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:
(a) su principi scientifici;
(b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e
(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell’OMS.
3. Uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente Articolo che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all’OMS il razionale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche. L’OMS deve condividere tali informazioni con altri Stati Parti e deve condividere le informazioni relative alle misure sanitarie attuate. Ai sensi del presente Articolo, una sostanziale interferenza indica generalmente il rifiuto all'ingresso o alla partenza di viaggiatori internazionali, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e simili, oppure il loro ritardo per più di 24 ore.
4. Dopo aver valutato le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 5 del presente Articolo e altre informazioni correlate, l’OMS può richiedere che lo Stato Parte interessato riconsideri l’applicazione delle misure.
5. Uno Stato Parte che attui ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo misure sanitarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve informare l’OMS, entro 48 ore dall’attuazione, relativamente a tali misure e al loro razionale sanitario a meno che tali misure non siano previste da una raccomandazione permanente o temporanea.
6. Uno Stato Parte che attui una misura sanitaria ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente Articolo deve rivedere tale misura entro 3 mesi prendendo in considerazione il parere dell’OMS e i criteri di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
7. Con ogni riserva per i suoi diritti ai sensi dell'Articolo 56, qualsiasi Stato Parte interessato da una misura attuata ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente Articolo può richiedere di consultarsi con lo Stato Parte che attua tale misura. Lo scopo di tali consultazioni è quello di chiarire le informazioni scientifiche ed il razionale di sanità pubblica alla base di tale misura, nonché di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05