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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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8. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche all’attuazione di misure per viaggiatori che prendano parte a eventi di massa.

Articolo 44 Collaborazione e assistenza

1. Gli Stati Parti devono impegnarsi a collaborare l’un l’altro, per quanto possibile, per:

(a) rilevare, valutare e rispondere ad eventi ai sensi del presente Regolamento;

(b) fornire o facilitare la cooperazione tecnica e il supporto logistico, particolarmente nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità sanitarie richieste in base al presente Regolamento; (c) mobilitare le risorse finanziarie per facilitare l’implementazione dei loro obblighi in base al presente Regolamento; e

(d) formulare proposte di leggi e di altri dispositivi legali e amministrativi per l’implementazione del presente Regolamento.

2. L’OMS deve collaborare con gli Stati Parti, su richiesta e per quanto possibile per:

(a) stimare e valutare le loro capacità sanitarie per facilitare l'effettiva implementazione del presente Regolamento;

(b) fornire o facilitare la cooperazione tecnica e il supporto logistico agli Stati Parti; e

(c) mobilitare le risorse finanziarie per supportare i paesi in via di sviluppo nella costruzione, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità di cui all'Allegato 1.

3. La collaborazione in base al presente Articolo deve essere implementata tramite canali multipli, inclusi quelli bilaterali, attraverso reti regionali e gli Uffici regionali dell'OMS, nonché organizzazioni intergovernative ed enti internazionali.

Articolo 45 Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni sanitarie raccolte o ricevute da uno Stato Parte, ai sensi del presente Regolamento, da un altro Stato Parte o dall'OMS relative ad una persona identificata o identificabile verranno mantenute riservate ed elaborate in modo anonimo in base al diritto nazionale.

2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati Parti possono rivelare ed elaborare i dati personali se indispensabile ai fini della valutazione e della gestione di un rischio per la sanità pubblica; tuttavia, gli Stati Parti, in base al diritto nazionale, e l’OMS devono assicurare che i dati personali siano:

(a) elaborati in modo equo e legale e non elaborati ulteriormente in modo incompatibile con tale scopo; (b) adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione a tale scopo;

(c) precisi e, se necessario, aggiornati; deve essere attuato ogni ragionevole provvedimento per assicurare che i dati non precisi o incompleti siano cancellati o rettificati; e

(d) conservati solo per il periodo necessario.

3. Su richiesta e nella misura possibile, l'OMS deve fornire all'interessato i propri dati personali di cui al presente Articolo in forma intelligibile, senza spese o ritardi eccessivi e, se necessario, permetterne la correzione.

Articolo 46 Trasporto e trattamento di sostanze biologiche, reagenti e materiali a fini diagnostici

In base al presente Regolamento, gli Stati Parti devono, nel rispetto del diritto nazionale e prendendo in

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