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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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governativa in rapporti ufficiali con l'OMS di mettere a disposizione del Comitato di Revisione informazioni in suo possesso relative alle proposte di raccomandazioni permanenti come specificato dal Comitato di Revisione;
(d) il Direttore Generale può, su richiesta del Comitato di Revisione o su sua iniziativa diretta nominare uno o più esperti tecnici con il compito di consigliare il Comitato di Revisione. Tali rappresentanti non avranno il diritto di voto;
(e) tutti i rapporti contenenti il punto di vista e i consigli del Comitato di Revisione relativamente alle raccomandazioni permanenti devono essere inoltrati al Direttore Generale affinché vengano presi in esame. Il Direttore Generale deve comunicare l'opinione ed il parere del Comitato di Revisione all'Assemblea Mondiale della Sanità;
(f) il Direttore Generale deve comunicare agli Stati Parti qualsiasi raccomandazione permanente nonché l’eventuale modifica o cessazione di tali raccomandazioni assieme all’opinione del Comitato di Revisione;
(g) le raccomandazioni permanenti devono essere presentate dal Direttore Generale alla successiva Assemblea Mondiale della Sanità affinché vengano prese in esame.
PARTE X – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 54 Rapporti e verifiche
1. Gli Stati Parti e il Direttore Generale devono comunicare all’Assemblea Mondiale della Sanità i progressi nell’implementazione del presente Regolamento come stabilito dall’Assemblea Mondiale della Sanità.
2. L’Assemblea Mondiale della Sanità deve prendere periodicamente in esame gli effetti prodotti dal presente Regolamento. A tale scopo, può richiedere la consulenza del Comitato di Revisione tramite il Direttore Generale. La prima verifica deve avvenire non più tardi di cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Periodicamente, l’OMS deve condurre studi per verificare e valutare gli effetti prodotti dall’Allegato 2. La prima verifica deve iniziare al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. I risultati di tali verifiche devono essere presentati all’Assemblea Mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame, ove ritenuto opportuno.
Articolo 55 Emendamenti
1. Gli emendamenti al presente Regolamento possono essere proposti da qualsiasi Stato Parte o dal Direttore Generale. Tali proposte di emendamenti devono essere presentate all’Assemblea Mondiale della Sanità affinché vengano prese in esame.
2. Il testo degli emendamenti proposti deve essere comunicato a tutti gli Stati Parti dal Direttore Generale almeno quattro mesi prima dell’Assemblea Mondiale della Sanità in cui verranno sottoposti.
3. Gli emendamenti al presente Regolamento adottati dall’Assemblea Mondiale della Sanità ai sensi del presente Articolo entreranno in vigore in tutti gli Stati Parti in base alle stesse condizioni e soggetti agli stessi diritti e doveri, come stabilito dall’Articolo 22 della Costituzione dell’OMS e dagli Articoli da 59 a 64 del presente Regolamento.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05