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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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considerazione le relative linee guida internazionali, facilitare il trasporto, l’ingresso, l’uscita, la lavorazione e lo smaltimento di sostanze biologiche e campioni diagnostici, reagenti e altri materiali diagnostici a fini di verifica e risposta di sanità pubblica.
PARTE IX – REGISTRO DEGLI ESPERTI RSI, COMITATO DI EMERGENZA E COMITATO DI REVISIONE
Capitolo I – Registro degli Esperti RSI
Articolo 47 Composizione
Il Direttore Generale deve istituire un registro composto da esperti in tutti i relativi settori di competenza (di seguito denominato "Registro degli Esperti RSI"). Il Direttore Generale deve nominare i membri del Registro degli Esperti RSI in accordo con il Regolamento dell'OMS per i Comitati ed i Gruppi Consultivi di Esperti (di seguito "Regolamento per i Gruppi Consultivi dell'OMS”) se non diversamente specificato nel presente Regolamento. In aggiunta, il Direttore Generale deve nominare un membro dietro richiesta di ogni Stato Parte e, se necessario, esperti proposti dalle relative organizzazioni di integrazione economica regionali e intergovernative. Gli Stati Parti interessati devono notificare al Direttore Generale le qualifiche e i campi di esperienza di ogni esperto per cui sia stata effettuata la domanda di partecipazione. Il Direttore Generale deve informare periodicamente gli Stati Parti e le relative organizzazioni intergovernative e regionali per l’integrazione economica relativamente alla composizione del Registro di Esperti RSI.
Capitolo II – Comitato di Emergenza
Articolo 48 Termini di riferimento e composizione
1. Il Direttore Generale deve istituire un Comitato di Emergenza che, dietro richiesta del Direttore Generale, fornisca il proprio punto di vista su:
(a) il fatto che un evento costituisca o meno un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; (b) il termine di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; e
(c) la proposta di emanazione, modifica, estensione o cessazione di raccomandazioni temporanee.
2. Il Comitato di Emergenza deve essere composto da esperti selezionati dal Direttore Generale all’interno del Registro di Esperti RSI e, se necessario, da altri i Gruppi Consultivi di esperti dell'Organizzazione. Il Direttore Generale deve determinare la durata della partecipazione al fine di assicurare la sua continuità in considerazione di un evento specifico e delle sue conseguenze. Il Direttore Generale deve selezionare i membri del Comitato di Emergenza sulla base della competenza e dell’esperienza richieste per ogni particolare sessione e con debito riguardo ai principi di equa rappresentazione geografica. Almeno un membro del Comitato di Emergenza deve essere un esperto nominato dallo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l'evento.
3. Il Direttore Generale può, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato di Emergenza, nominare uno o più esperti tecnici con compiti di consulenza nei confronti del Comitato.
Articolo 49 Procedura
1. Il Direttore Generale deve convocare riunioni con il Comitato di Emergenza selezionando diversi esperti tra
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