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Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 7 pagine
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Titolo prima dell’articolo 21a
Sezione 5a: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 21a Comportamento violento
1 Un comportamento violento e gli atti violenti sono considerati tali, segnatamente se una persona ha commesso o istigato a commettere:
a. reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111-113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 129, 133 e 134 del Codice penale(CP)3;
b. danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
c. coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
d. incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
e. esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP;
f. sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP;
g. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP.
2 È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando in stadi o padiglioni sportivi, armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici.
Art. 21b Prova del comportamento violento
1 Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell’articolo 21a:
a. pertinenti sentenze giudiziarie o denunce della polizia;
b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive;
d. comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.
2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per iscritto e firmate.
Art. 21c Interdizione di accedere a un’area
1La decisione d’interdizione d’accesso a un’area stabilisce la durata dell’interdizione e l’area interdetta. La decisione è accompagnata da un piano in cui sono indicati esattamente i luoghi interessati dall’interdizione e le relative aree interdette.