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Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 7 pagine

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Art. 21f Obbligo di presentarsi alla polizia

1 Si deve presumere che misure diverse dall’obbligo di presentarsi alla polizia non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 24d cpv. 1 lett. b della legge), segnatamente se:

a. le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona in oggetto che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure

b. misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti violenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domicilio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio.

2 Se la persona soggetta all’obbligo di presentarsi alla polizia, per motivi importanti e giustificabili non è in grado, conformemente all’articolo 24d capoverso 2 della legge, di presentarsi presso il servizio competente (posto di polizia), lo comunica senza indugio a quest’ultimo informandolo sul luogo in cui si trova. L’autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo indicato dalla persona interessata sono esatti.

3 Il posto di polizia informa senza indugio l’autorità che ha pronunciato l’obbligo di presentarsi alla polizia se le persone interessate si sono presentate o meno.

Art. 21g Fermo preventivo di polizia

1 Sono considerate manifestazioni sportive nazionali ai sensi dell’articolo 24e capoverso 1 lettera a della legge, le manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive o dalle leghe nazionali oppure a cui partecipano società che fanno parte di tali organizzazioni.

2 Sono considerati gravi atti violenti ai sensi dell’articolo 24e capoverso 1 lettera a della legge segnatamente i reati di cui agli articoli 111 – 113, 122, 123 numero 2, 129, 144 capoverso 3, 221, 223 o in base all’articolo 224 CP5.

3 L’autorità competente del luogo di domicilio della persona interessata designa il posto di polizia presso cui essa deve presentarsi e determina l’inizio e la durata del fermo preventivo.

4 I Cantoni designano l’istanza giudiziaria competente per l’esame della legalità del fermo preventivo di polizia.

5 Con la decisione s’informa la persona interessata del suo diritto di far verificare la legalità della privazione della libertà (art. 24e cpv. 5 della legge).

6 Il posto di polizia designato per l’esecuzione del fermo preventivo informa l’autorità di decisione della sua esecuzione. Se la persona interessata non si presenta, l’informazione avviene senza indugio.

5 RS 311.0