Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 8 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)
1. Situazione di partenza
Le presenti modifiche si basano sul progetto di revisione della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120, qui di seguito P-LMSI).
Il progetto, trasmesso dal Consiglio federale al Parlamento il 17 agosto 2005, crea le basi legali per combattere la violenza in occasione di manifestazioni sportive e registrare a livello nazionale gli atti violenti, migliorando inoltre le possibilità di sequestro di materiale di propaganda che incita alla violenza.
Le norme presentate qui di seguito costituiscono le disposizionie esecutive del summenzionato progetto di legge.
2. Spiegazioni in merito alle singole disposizioni
Ingresso
Le disposizioni esecutive si basano sul nuovo articolo 24a capoversi 7 e 8 P-LMSI. Di conseguenza l’ingresso è stato completato.
Art. 8 Mandati generali d’informazione
La nuova lettera f estende l’obbligo di comunicazione delle autorità federali e cantonali agli incidenti riguardanti la tifoseria violenta. Le comunicazioni devono essere indirizzate al Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Art. 17a Messa al sicuro, confisca e distruzione di materiale di propaganda
Il capoverso 1 precisa l’articolo 13a capoverso 2 P-LMSI in merito alle informazioni da trasmettere in occasione della messa al sicuro di materiale di propaganda. Per valutare invii voluminosi è sufficiente che l’autorità che mette al sicuro il materiale ne trasmetta al SAP un unico esemplare.
Il capoverso 2 spiega che l’Ufficio federale valuta il materiale di propaganda che gli è stato trasmesso. Se l’incitamento alla violenza è sufficientemente concreto e serio, viene ordinata la confisca, mentre in caso contrario il materiale viene restituito.
Il capoverso 3 disciplina come bisogna procedere con il materiale confiscato.
La sezione 5a si riferisce alle nuove misure di diritto federale contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (sezione 5a P-LMSI).
L’impiego della banca dati nazionale HOOGAN sulla tifoseria violenta e l’applicazione efficace delle misure nei confronti di tifosi notoriamente violenti, preuppone una stretta cooperazione fra le autorità cantonali di polizia, cui compete
2003–......