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Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 7 pagine
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Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)
Modifica del … (Avamprogetto del 29.3.06)
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 24a capoversi 7 e 8, 26 capoverso 3 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (legge),
Art. 8 cpv. 1 lett. f
1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 della legge sono tenuti a comunicare spontaneamente al SAP informazioni e conoscenze relative ai seguenti ambiti:
f. atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Art. 17a Messa al sicuro, confisca e distruzione di materiale di propaganda
1 L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda, lo trasmette senza indugio al SAP e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.
2 Il materiale di propaganda è confiscato se l’incitamento alla violenza è sufficientemente concreto e serio.
3 Il materiale confiscato è distrutto, salvo se può essere impiegato ai fini di un’istruzione.
RS ..........
1 RS 120.2
2 RS 120 2005–......