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Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 7 pagine

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Titolo prima dell’articolo 21h

Sezione 5b: Sistema d’informazione elettronico sulle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (HOOGAN)

Art. 21h Scopo

1 Il sistema d’informazione elettronico HHOGAN serve a registrare le persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e contro cui sono state adottate misure ai sensi degli articoli 24b – 24e della legge oppure pronunciati divieti di accedere a stadi.

2 Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono inoltre registrate le aree interdette definite dai Cantoni.

Art. 21i Accesso al sistema d’informazione elettronico HOOGAN

1 Il Dipartimento disciplina i diritti d’accesso dei servizi dell’Ufficio federale al sistema d’informazione elettronico HOOGAN. Il capo del SAP decide in merito alle richieste individuali.

2 Il Dipartimento fissa le premesse per il collegamento delle autorità doganali, degli organi cantonali competenti e del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale).

Art. 21k Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di

manifestazioni sportive

1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di queste manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. È consentito trattare i dati in un sistema elettronico d’identificazione delle persone.

3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione, cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

4 Il SAP disciplina in un apposito regolamento l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

Art. 21l Trasmissione dei dati ad autorità straniere

1 Il SAP e il Servizio centrale sono autorizzati a trasmettere dati personali alle autorità doganali straniere e a quelle autorità straniere, che sono responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.