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Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 7 pagine
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2 Se la decisione è pronunciata dall’autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti violenti, quest’ultima informa senza indugio l’autorità competente del Cantone di domicilio della persona interessata.
3 Per la prova della partecipazione ad atti violenti, è applicabile l’articolo 21b.
Art. 21d Aree interdette
1 I Cantoni informano il SAP delle aree interdette sul loro territorio allegando i relativi piani. Il SAP stabilisce la scala dei piani.
2 Il SAP allestisce un elenco di tutte le aree interdette e lo aggiorna in base alle informazioni dei Cantoni.
Art. 21e Divieto limitato di lasciare la Svizzera
1 Al SAP compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera. La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.
2 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.
3 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:
a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
b. risulta già registrata in HOOGAN (art. 21h) in base alle informazioni dei servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure
c. è membro di un gruppo di tifosi che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.
4 Inoltre devono sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo di tifosi in questione, di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.
5 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un’interdizione di accedere a un’area ai sensi dell’articolo 24c capoverso 2 della legge, sussistono se una persona:
a. secondo le informazioni di servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero; e
b. è membro di un gruppo di tifosi che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero e risulta certo che essa o il gruppo di tifosi sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.
6 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato in RIPOL (art. 351bis CP) 4, è comunicato alle autorità di confine nonché a quelle doganali e di polizia straniere.