Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 9 pagine
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(art. 286 CP). Mentre il Cantone di Lucerna giudica positivamente il fatto che l’elenco non sia esaustivo, i Cantoni di Argovia e Svitto e gli Incaricati svizzeri della protezione dei dati criticano proprio questo aspetto.
Capoverso 2
Mentre il Cantone di Zugo e gli Incaricati svizzeri della protezione dei dati giudicano sufficienti gli strumenti di polizia di sicurezza e di diritto penale a disposizione dei Cantoni, il Cantone dei Grigioni è contrario alla disposizione nella forma presentata, poiché ritiene che il vincolo esclusivo a una fattispecie, creerebbe delle limitazioni tali da ostacolare interventi preventivi da parte delle autorità competenti. Esso chiede pertanto maggiore potere discrezionale per le autorità esecutive.
I Cantoni di San Gallo e Svitto chiedono la garanzia che le nuove misure saranno applicate anche nei confronti delle persone che, prima o dopo una manifestazione sportiva, portano con sé al di fuori degli stadi oggetti pericolosi quali fuochi d’artificio o fumogeni.
Articolo 21b Prova del comportamento violento
Il Cantone di Soletta ritiene corretto che, nel contesto della libera assunzione delle prove di un comportamento violento, siano sufficienti dichiarazioni attendibili della polizia e anche di privati, mentre il Cantone di Argovia critica l’ammissibilità come prove delle dichiarazioni o delle registrazioni visive del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni sportive, poiché, in quanto parti in causa, sono condizionate dai propri interessi. Il Cantone dei Grigioni chiede invece una formulazione più ampia per non vincolare eccessivamente i Cantoni e il Cantone di Friburgo auspica che il ritrovamento di oggetti pericolosi sia sufficiente per provare un comportamento violento. Dal canto loro il Cantone di Basilea Campagna e gli Incaricati svizzeri della protezione dei dati fanno notare che, a seconda delle regole fissate dai gestori degli stadi, dalle federazioni o dalle società sportive, i divieti di accedere a stadi sono pronunciati già nei confronti di coloro che stanno in piedi sui posti a sedere o si comportano in modo renitente negli stadi e talvolta contro coloro che consumano droga, insultano l’arbitro e i giocatori, orinano dove non è permesso ecc. Pertanto secondo gli Incaricati svizzeri della protezione dei dati, i divieti di accedere a stadi dovrebbero essere considerati una prova di un comportamento violento soltanto se sono stati pronunciati per un delitto o un crimine contemplati dall’articolo 21a capoverso 1.
Articolo 21c Interdizione di accedere a un’area
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva espressamente7 o tacitamente8 la norma proposta. Il Cantone di Appenzello Interno solleva il problema dell’applicazione dell’interdizione di accedere a un’area se in città e villaggi privi di uno stadio vengono installati schermi giganti per la trasmissione delle partite.
Articolo 21d Aree interdette
Il Cantone di Friburgo suggerisce di riunire gli articoli 21c (Interdizione di accedere a un’area) e 21d (Aree interdette). Il Cantone di Soletta chiede se l’obbligo di allestire le
7 SH, SO, ZH, AG, GE, NE, AR, Swiss olympic association, Pro Sportstadt Zürich e Fédération des Entreprises Romandes.
8 TG, OW, LU, VS, SZ, GL, NW, VD, GR, BE, JU, UR, SG e TI. - 7 -