Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 9 pagine

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piantine delle aree interdette valga per tutti i Cantoni, visto che il loro allestimento comporta un impiego di personale supplementare.

Articolo 21e Divieto limitato di lasciare la Svizzera Capoverso 3

Alcuni partecipanti alla consultazione9 suggeriscono di sostituire l’espressione “gruppo di tifosi”, poiché molti disturbatori non fanno necessariamente parte di un gruppo. Il Cantone di Zurigo chiede di sostituire il termine con quello di “gruppo di spettatori”.

Capoverso 5

I Cantoni di Zugo e Soletta criticano questa disposizione a causa della sua indeterminatezza.

Capoverso 6

Per quanto riguarda questa disposizione, alcuni Cantoni10 e gli Incaricati svizzeri della protezione dei dati suggeriscono che, conformemente al principio di proporzionalità, si informino sui possibili itinerari soltanto le autorità competenti del Paese di destinazione e dei Paesi stranieri interessati dall’itinerario.

Articolo 21f Obbligo di presentarsi alla polizia

Il Cantone di Friburgo propone che le persone che non rispettano l’obbligo di presentarsi alla polizia, siano condotte dinanzi a un’istanza giudiziaria e che sia applicato l’articolo 292 del Codice penale (Disobbedienza a decisioni dell’autorità). Il Cantone di Zurigo critica l’espressione “circostanze personali” a causa della sua indeterminatezza.

Articolo 21g Fermo preventivo di polizia Capoverso 5

Il Cantone di Argovia osserva che una verifica delle misure di polizia da parte di un’istanza giudiziaria non costituisce la norma. Il fermo preventivo di polizia, che dura al massimo 24 ore, non è un arresto ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Il Cantone di Friburgo chiede che al capoverso 2 la disposizione faccia riferimento all’articolo 292 del Codice penale.

Sezione 5b: Sistema d’informazione elettronico sulle persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (HOOGAN)

Articolo 21h Scopo

La grande maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni è favorevole alla creazione e alla gestione del sistema d’informazione HOOGAN. Gli Incaricati svizzeri della protezione dei dati osservano che, né l’ordinanza, né il rapporto esplicativo spiegano la struttura dei flussi di dati. Il Cantone di Zugo chiede una chiara separazione fra il trattamento dei dati personali nel quadro della protezione preventiva dello Stato e il trattamento dei dati nel settore della polizia di sicurezza.

9 BE, SG e IPD.CH.

10 SO e ZG. - 8 -