Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 8 pagine
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facilitazioni sugli standard in materia di diritto del lavoro applicabili ai domestici privati, per esempio sotto forma di un contratto tipo di lavoro.
L’UDC chiede di escludere chi non è sposato (compagne e compagni) dalla cerchia delle persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie (art. 2 cpv. 2 lett. c).
Articolo 3: Contenuto di privilegi, immunità e facilitazioni
Il PS ritiene inammissibile che si prevedano, per i domestici privati, esenzioni dal regime di sicurezza sociale svizzero (art. 3 cpv. 1 lett. h, in relazione all'art. 2 cpv. 2 lett. c).
L’UDC chiede, all’articolo 3 capoverso 2, che chi non è sposato (compagne e compagni) sia escluso dalla cerchia delle persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie e che possono nel contempo accedere al mercato del lavoro svizzero: ritiene infatti che queste facilitazioni debbano essere accordate esclusivamente ai coniugi. La Federazione delle imprese romande precisa che l’accesso al mercato del lavoro per gli agenti diplomatici dovrebbe essere limitato alle attività accessorie.
AI e il PPD chiedono precisazioni sulle facilitazioni che il Consiglio federale potrebbe accordare in applicazione dell’articolo 3 capoverso 3.
Articolo 4: Portata di privilegi, immunità e facilitazioni
Il PS chiede che i cittadini svizzeri possano beneficiare dell’esenzione dalle imposte dirette solo se, in seno all’organizzazione per cui lavorano, sono soggetti a un’imposizione interna effettiva; auspica inoltre che l’esenzione di cittadini svizzeri risiedenti all’estero dalle imposte dirette, dai diritti di dogana e dai tributi d’entrata sia esplicitamente esclusa.
Articolo 8: Organizzazioni internazionali quasi governative
Come menzionato in precedenza (in merito all’art. 2), AR ritiene che la nozione in questione non sia sufficientemente definita e che lasci un margine di manovra troppo ampio. L’UDC ne chiede la soppressione, mentre economiesuisse ritiene che la distinzione tra questa nozione e quella di OING non sia per niente chiara (art. 23 e 24).
GE auspica infine che la definizione di questa nozione sia precisata, specificando che gli enti che svolgono compiti pubblici che possono essere membri di tali organizzazioni devono esercitare tali compiti su delega di uno Stato.
Articolo 11: Commissioni indipendenti
Come menzionato in precedenza (in merito all’art. 2), AR ritiene che la nozione in questione non sia sufficientemente definita e che lasci un margine di manovra troppo ampio. L’UDC ne chiede la soppresione, mentre economiesuisse non nasconde di nutrire dubbi in materia.
Articolo 14: Altri organismi internazionali
Come menzionato in precedenza (in merito all’art. 2), questa nozione è generalmente apprezzata. ZH, AI, VD, GE, il PPD, il PLR, il PS e la Federazione delle imprese romande rilevano l’interesse di questa nozione, che garantisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario per far fronte ai futuri sviluppi in ambito multilaterale. GE, il PS e la Federazione delle imprese romande, come SH, sottolineano nondimeno la necessità di farne uso con moderazione. SO approva questa nozione sul piano della tecnica legislativa, pur ritenendo la disposizione troppo aperta.
Articolo 15: Personalità che esercitano un mandato internazionale
Come menzionato in precedenza (in merito all’art. 2), l’UDC chiede che questa disposizione sia soppressa, mentre economiesuisse non nasconde di nutrire dubbi in materia. AR ritiene che la nozione in questione non sia sufficientemente definita e che lasci un margine di manovra troppo ampio.