Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
Articoli 16 e 17: Acquisto di fondi per scopi ufficiali
ZH approva la ripresa dei principi previsti nella legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) e auspica, per ragioni di sistematica, che l’ordine degli articoli 16 e 17 sia invertito. TG approva questa disposizione, analogamente a VD che, riferendosi al testo in francese, chiede che la terminologia sia modificata, sostituendo “changement de destination” a “changement d’affectation”.
GE approva l’introduzione, in vista dell’abolizione della LAFE, di una disposizione relativa all’acquisto d’immobili, ma deplora che il progetto di legge sullo Stato ospite preveda unicamente una procedura d’accertamento. GE auspica l’introduzione di un vero e proprio regime di autorizzazione di acquisto, con preavviso del Consiglio di Stato, conformemente alle procedure attualmente previste dalla LAFE. Chiede inoltre, riferendosi al testo francese, che la terminologia sia modificata, sostituendo all’articolo 17 capoverso 1 “notamment” a “soit”.
La Federazione delle imprese romande chiede che il DFAE verifichi che l’acquisto avvenga effettivamente a scopi ufficiali e ciò prima del rilascio delle autorizzazioni cantonali di costruzione, di sicurezza, ecc., ma solo dopo l’ottenimento del preavviso del Consiglio di Stato.
Articolo 18: Scopi degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno
TG esprime la sua particolare approvazione in merito a questa disposizione. La Federazione delle imprese romande accoglie con favore l’introduzione di una base legale formale relativa agli aiuti finanziari e ad altre misure di sostegno: essa consentirà di accordare ai Cantoni aiuti che oggi, in mancanza degli strumenti legali necessari, non possono ancora essere concessi (art. 18 e ss.).
Articolo 19: Beneficiari di aiuti finanziari e altre misure di sostegno
L’UDC si oppone alla concessione di aiuti finanziari alle OING e alle associazioni e fondazioni di diritto svizzero. Chiede di sopprimere l’articolo 19 lettere b - c.
La Federazione delle imprese romande accoglie con particolare favore l’articolo 19 lettera c.
Articolo 20: Forme di aiuti finanziari e altre misure di sostegno
AI e il PPD chiedono che questa disposizione sia sottoposta al freno alle spese.
VD ricorda che il Consiglio federale ha incentrato lo sviluppo della sua politica dello Stato ospite sull’arco lemanico; si augura che le possibilità di estendere le attività della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) alla totalità del territorio svizzero, così come menzionate nel rapporto esplicativo dell’avamprogetto di legge, non comportino una modifica di questo approccio.
GE chiede di essere consultato prima che le attività della FIPOI siano estese ad altri cantoni.
La Federazione delle imprese romande è lieta che sia stata menzionata la FIPOI.
BE, GE, il PLS e la Federazione delle imprese romande chiedono precisazioni per quanto concerne le misure di sicurezza complementari (art. 20 lett. f) che potrebbero essere richieste e le relative modalità di finanziamento (in considerazione anche dell’art. 21). GE chiede, in particolare, di precisare che le relative spese ricadrebbero sulla Confederazione.
Articolo 21: Finanziamento
Diversi partecipanti alla procedura di consultazione chiedono che le competenze in materia finanziaria siano precisate, o che sia formulato l’obbligo, per la Confederazione, di compensare le spese supplementari che l’applicazione della legge sullo Stato ospite potrebbe comportare per i Cantoni, soprattutto in materia di sicurezza e di infrastrutture immobiliari.
ZH, GL, SH, AI, GR, TG, VD e VS chiedono che l’articolo 21 sia riformulato nel modo seguente: