Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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3.8 Art. 17a Elenco delle sanzioni
Per quanto riguarda l’articolo 17a, i destinatari della consultazione hanno espresso opinioni divergenti riguardo all’importo della multa a partire dal quale il datore di lavoro a cui è stata inflitta è inserito nell'elenco elettronico tenuto dal Seco. Secondo il PLR, l’Unione sindacale svizzera, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e l’UNIA, l'importo di 500 franchi è adeguato. Hotelleriesuisse, l’Unione padronale svizzera e l’Unione svizzera delle arti e mestieri ritengono invece opportuna la pubblicazione nell’elenco a partire da un importo di 1'000 franchi. Il Cantone di Argovia propone di non menzionare nella disposizione l'importo della multa, in modo che nell’elenco siano incluse tutte le sanzioni. In caso contrario, infatti, un'infrazione potrebbe essere ripetuta anche in altri Cantoni senza che per questo sia inflitta una sanzione più severa. I Cantoni di Turgovia e di Basilea Campagna condividono questo parere.
La Fédération des entreprises romandes propone inoltre di modificare il titolo dell'articolo 17a in "Elenco dei datori di lavoro sanzionati". Il Cantone di Ginevra suggerisce di precisare nella disposizione che l’elenco tenuto dal Seco riguarda unicamente i datori di lavoro puniti con una multa passata in giudicato. Sostiene inoltre che dalla disposizione non si evince se si intendono pubblicare le sanzioni penali, amministrative o le pene convenzionali. A suo parere, le Commissioni paritetiche dovrebbero essere tenute a comunicare alle autorità cantonali o federali competenti le pene convenzionali pronunciate. Sottolinea inoltre che nell'ODist non vi è alcuna precisazione per quanto riguarda la possibilità di infliggere una pena convenzionale secondo il nuovo articolo 2 capoverso 2quater della legge sui lavoratori distaccati. Aggiunge che l’ordinanza sui lavoratori distaccati dovrebbe essere più precisa a tal riguardo e prevedere il cumulo delle sanzioni. L’ordinanza dovrebbe inoltre prevedere i mezzi necessari per riscuotere le multe penali o amministrative non pagate. La soluzione potrebbe essere l'obbligo per i datori di lavoro di indicare un domicilio di notifica in Svizzera. L’articolo 6 dell’ordinanza sui lavoratori distaccati dovrebbe quindi essere riformulato nel seguente modo: "cognome, nome e indirizzo del committente stabilito in Svizzera che rappresenti l'impresa di fronte alle autorità amministrative e giudiziarie".
3.9 Art. 48b (nuovo) Campo d'applicazione dell'articolo 20 LC
In merito alla revisione della legge sul collocamento sono stati espressi numerosi pareri e formulate osservazioni generali. Il PLR sostiene ad esempio la necessità di garantire la parità di trattamento. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'ordinanza sul collocamento dovrebbe però essere rimandata. Bisognerebbe costituire un fondo da ripartire tra i settori. L'Unione svizzera dei servizi del personale (ussp) sostiene che l’assoggettamento sin dal primo giorno dei lavoratori temporanei all’obbligo di versare contributi alle spese d’esecuzione e di perfezionamento professionale nonché di contribuire al regime del pensionamento flessibile penalizzi notevolmente le imprese di lavoro temporaneo. Queste ultime