Progetto

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

gica, e, se del caso, altri uffici. Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio federale dell’agricoltura garantisce il sostegno finanziario per l’esecuzione del progetto e delle misure.

Dopo il via libera della Confederazione occorre introdurre nel processo di realizzazione e di esecuzione le analisi e le misure pianificate. L’ente responsabile pattuisce quindi in un contratto con i gestori interessati e/o i proprietari fondiari le misure necessarie e i contributi. Esso presenta ogni anno il conteggio per ogni singolo progetto all’UFAG, che gli invia il contributo federale.

In un breve rapporto periodico l’ente responsabile illustra lo stato della realizzazione e presenta eventuali proposte di modifica risultanti dalla concretizzazione di elementi nel corso del progetto o da sviluppi imprevisti. L’ente responsabile è soggetto alla vigilanza della Confederazione che verifica la contabilità annuale e i rapporti ed effettua prove.

L’esame dal profilo materiale delle misure proposte, la compartecipazione finanziaria, il pagamento dei contributi effettuato in funzione dello stato della realizzazione e il controllo da parte della Confederazione garantiscono che i contributi siano impiegati a buon fine.

Contributi

I contributi della Confederazione sono versati all’ente responsabile sulla base degli obiettivi raggiunti e della stima dei costi. Spetta all’ente disciplinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra i gestori.

Le misure per la gestione sostenibile delle risorse naturali possono rendere necessarie innovazioni di tipo organizzativo, tecnico o strutturale che sfavoriscono economicamente la singola azienda e, quindi, non possono essere realizzate. Ai gestori possono essere versati contributi soltanto per misure che vanno al di là delle condizioni e delle possibilità esistenti (PER, pagamenti diretti ecologici).

Il sostegno è di durata limitata. L’adeguamento, quindi, deve presentare vantaggi economici a medio termine affinché si verifichi un miglioramento durevole. Per ragioni di parità di trattamento e per considerazioni inerenti alla tecnica d’esecuzione, tutti gli interessati beneficeranno, per misure identiche, di un sostegno valutato in base a criteri identici.

Per poter rilevare l’effettiva necessità d’intervento, i gestori devono essere coinvolti nei progetti sin dall’inizio. A tal fine si prevede di accordare un contributo di base per ettaro di superficie agricola utile alle aziende partecipanti ai progetti vincolato a due condizioni: in primo luogo l’azienda deve applicare tecniche ben determinate, specifiche per il singolo progetto come, per esempio, l’impiego di tubi flessibili per lo spandimento dei concimi, la presa in considerazione di previsioni in caso d’impiego di prodotti fitosanitari oppure l'aratura di terreni messi precedentemente a riposo. In secondo luogo è tenuta a prender parte al processo di analisi in cui si esamina la situazione dell’azienda in funzione degli obiettivi del progetto e si definiscono le misure necessarie.

L’elaborazione del progetto preliminare può essere finanziata con un massimo di 20 000 franchi conformemente al nuovo articolo 136 capoverso 3a LAgr (n. 2.5.2). Per realizzare i progetti e le misure la Confederazione può accordare un sostegno pari al massimo all’80 per cento dei costi computabili. Se gli importi richiesti destina-