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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
all’obbligo del rimborso, facilitando notevolmente la decisione di cessazione dell’attività e non ostacolando cambiamenti strutturali. Oltre alla possibilità di accordare nuovi mutui, questo disciplinamento consente di prorogare i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale esistenti anche dopo la cessazione dell’attività. Anche nel caso in cui i mutui debbano essere restituiti entro un termine relativamente breve, essi costituiscono nel caso concreto un aiuto finanziario determinante. Secondo l’articolo 79 capoverso 1 lettera a, i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale sono accordati per convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi. Nell’ambito della PA 2002, tale possibilità è stata estesa alle aziende incorse in difficoltà finanziarie a causa di mutate condizioni quadro economiche o di politica agricola (cfr. art. 187 cpv. 11). Considerato che la durata di questo capoverso è limitata a dieci anni al massimo (fine 2008) e che è prevedibile un peggioramento delle condizioni quadro economiche a seguito degli accordi OMC, questo motivo di sostegno dev’essere mantenuto. Con la modifica dell’articolo 78 capoverso 2 la misura a tempo determinato di cui all’articolo 187 capoverso 11 assume carattere di diritto permanente. Un’ulteriore estensione di questo articolo non è opportuna in quanto non è previsto uno sdebitamento generale.
Æ Adeguamento art. 78 LAgr, abolizione della durata determinata
2.3.2.2 Agevolazione per la cessazione dell’attività
Attualmente, in caso di cessazione dell’attività seguita dall’affitto del terreno agricolo gli importi ancora in sospeso dei crediti d’investimento e i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale devono essere restituiti entro tre mesi. Allo stesso modo, i contributi ricevuti fino a 20 anni prima devono essere rimborsati senza indugio pro rata temporis se l’opera sostenuta non è più utilizzata a scopi agricoli. Questi rimborsi possono costituire un motivo per cui, non potendo essere reperiti i mezzi necessari si rinuncia ad affittare il terreno. Affinché l’obbligo del rimborso integrale non costituisca un ulteriore ostacolo alla cessazione d’attività, i fondi dovuti possono essere convertiti in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale e rimborsati successivamente in rate annuali. Il Consiglio federale stabilisce l’entità di tali mutui come pure le ulteriori condizioni e oneri. Vi rientrano in particolare la situazione finanziaria, le modalità di affitto e di rimborso, nonché la garanzia dei mutui. Nella misura del possibile, valgono gli stessi oneri e condizioni applicabili agli aiuti per la riqualificazione.
Æ Adeguamento art. 79, 80 e 82 LAgr, Agevolazione per la cessazione
dell’attività
Æ Adeguamento dell’ordinanza concernente le misure sociali collaterali
nell’agricoltura rinviato al 1° gennaio 2008
2.4 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
2.4.1 Situazione iniziale
Gli aiuti statali agli investimenti sono volti a sostenere le aziende e le infrastrutture agricole nel loro processo di adeguamento alle condizioni quadro e ai requisiti in costante cambiamento con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione, di promuovere l’ecologizzazione e, di conseguenza, di rafforzare la competitività di un’agricoltura sostenibile. Una gran parte delle risorse è impiegata in regioni di collina e di montagna e contribuisce a migliorare le condizioni economiche e lo standard di vita nelle