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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 6: Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza
Secondo la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, il traffico di perfezionamento attivo e passivo è accordato sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga (LD art. 12 e 13). Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 132, a partire dal 2012 il traffico di perfezionamento passivo (trasformazione all’estero) dei prodotti agricoli è accordato anche se le capacità di trasformazione sono disponibili all’interno del Paese. Questa liberalizzazione generale del traffico di perfezionamento esporrà fortemente l’industria di trasformazione svizzera alla concorrenza europea e indurrà una riduzione dei costi all’intero. Le ordinanze d’esecuzione della legge sulle dogane rafforzeranno notevolmente la prevedibilità e la certezza del diritto nel traffico di perfezionamento attivo e passivo.
7.2.3 Adeguamento di prescrizioni specifiche
Questo capitolo elenca le prescrizioni e le altre cause dell’elevato livello dei costi dell’agricoltura. Le misure per ridurre i costi sono proposte solo se non limitano la sicurezza per l’uomo e l’ambiente e se le condizioni minime di vigilanza e controllo restano garantite.
Gli ostacoli tecnici al commercio frenano mediante svariate prescrizioni tecniche (esigenze giuridicamente vincolanti per l’immissione in commercio di prodotti) il traffico transfrontaliero di prodotti (mezzi di produzione, macchine, attrezzature e apparecchi). Tra gli ostacoli citiamo inoltre norme eterogenee, la loro diversa applicazione o il non riconoscimento di esami, di valutazioni della conformità, di notifiche o di omologazioni. Nei settori delle macchine, degli apparecchi e dei mezzi di produzione, le prescrizioni sono già ampiamente armonizzate. Per ridurre ulteriormente gli ostacoli tecnici al commercio con l’UE nell’ambito dei mezzi di produzione, sarebbe opportuno giungere al riconoscimento delle omologazioni UE.
7.2.3.1 Macchine
Nell’ambito delle macchine, dei veicoli e dei trattori agricoli, esiste l’equivalenza delle prescrizioni giuridiche tra la Svizzera e la CE. Il corrispondente accesso al mercato reciprocamente riconosciuto è disciplinato dall’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. Mediante l’adeguamento delle prescrizioni svizzere alle corrispondenti direttive UE, vengono a cadere le costose modifiche ai trattori e alle macchine necessarie per l’immatricolazione e l’esercizio. Nella tabella 53 sono elencate le prescrizioni che sono ancora rilevanti per l’ammissione alla circolazione stradale, mentre nella tabella 54 sono elencate quelle relative all’esercizio. In questi settori le prescrizioni che contribuiscono a rincarare i prezzi rispetto all’estero saranno sia soppresse prossimamente, o un trattamento speciale dell’agricoltura non è giustificato, oppure le disposizioni in vigore non comportano costi supplementari per l’agricoltura. Non si propongono quindi nuove modifiche.