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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Provvedimenti
¾ Apparentemente, le strutture di mercato, che si sono sviluppate nelle condizio-
ni quadro economiche e naturali della Svizzera, portano a una concorrenza distorta sia nei settori situati a monte sia in quelli situati a valle.
¾ Nei settori situati a monte e a valle dell’agricoltura si può constatare che le dit-
te attive a livello internazionale si adattano al livello più elevato dei prezzi in Svizzera e assorbono il maggiore potere di acquisto.
7.2 Provvedimenti
L’analisi mostra che i maggiori costi sono riscontrabili lungo l’intera catena alimentare. In ambito agricolo, è possibile farvi fronte mediante provvedimenti di politica agricola (n. 7.2.1). Per quanto concerne la riduzione dei costi nella trasformazione di prodotti agricoli, occorre modificare le disposizioni sul traffico di perfezionamento (n. 7.2.2). L’ipotesi secondo cui talune prescrizioni specifiche rincarerebbero i prezzi delle macchine, degli edifici e dei mezzi di produzione, dopo un’accurata analisi si è rivelata pertinente solo in singoli casi (n. 7.2.3). Per questo motivo gli unici provvedimenti che lo Stato può adottare al fine di ridurre i costi (n. 7.2.4) sia per i settori situati a monte sia per quelli situati a valle rientrano essenzialmente nella politica della concorrenza.
7.2.1 Riduzione dei costi e sviluppo delle strutture nell’agricoltura
La considerazione secondo cui l’agricoltura contribuisce solo in minima parte a creare l’“isola dei prezzi elevati“ Svizzera non deve portare alla conclusione che non si possa intervenire nel suo ambito. Gli interventi in questo settore sono nell’interesse stesso del settore agricolo. Quest’ultimo si comprometterebbe se le possibilità intese a ridurre i costi non fossero attuate tempestivamente. L’agricoltura può adempiere i suoi compiti multifunzionali secondo il mandato costituzionale solo mediante la produzione, sfruttando costantemente le possibilità volte a preservare e a migliorare la competitività.
Con la riduzione del 15 per cento dei prezzi soglia dei cereali e dei foraggi, il trasferimento dei mezzi di sostegno del mercato ai pagamenti diretti e l’attuazione degli impegni OMC, il reddito settoriale dell’agricoltura entro il 2009 subirà probabilmente una diminuzione di 520 milioni di franchi (17%). Per assicurarsi un futuro, le aziende devono sfruttare in modo coerente tutte le possibilità di razionalizzazione. Il cambiamento strutturale e la conseguente riduzione dei costi accorceranno la distanza dei prezzi alla produzione nei confronti dell’UE dal 46 al 40 per cento (cfr. n. 1.7.5 ).
7.2.2 Protezione doganale per i prodotti agricoli trasformati
Oltre ai provvedimenti della Politica agricola 2011, occorre esaminare la protezione dell’agricoltura per quanto concerne il suo influsso sulla concorrenza nella trasformazione di prodotti agricoli (progressione dei dazi doganali). Con dazi doganali più elevati per i prodotti trasformati rispetto alle materie prime, le imprese dispongono di un fattore di protezione economico. Questa protezione deve essere limitata al minimo e alle aziende che sono indispensabili per garantire una capacità minima di trasformazione al fine di preservare la produzione. Si prevede di introdurre gli adeguamenti corrispondenti in occasione dell’attuazione dei risultati del ciclo di Doha dell’OMC.