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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Legge federale Avamprogetto per la consultazione sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...14,

decreta:

I

La legge federale 20 giugno 195215 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Nel titolo che precede l’articolo 5, come pure negli articoli 5 capoverso 1, 8, 10 capoversi 1, 2 e 3, 14 capoverso 2, 19, 20 titolo e capoverso 1, 24 capoversi 1 e 2,

l’espressione “piccoli contadini” è sostituita con “agricoltori indipendenti”.

Art. 2

3 L’assegno per i figli è pagato in ragione di ogni figlio ai sensi dell’articolo 9. Esso ammonta nella regione di pianura a 185 franchi e nella regione di montagna a 205 franchi al mese.

Art. 5

2 Abrogato

3 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

4 Abrogato

Art. 7

1 L’assegno familiare per gli agricoltori indipendenti è un assegno per i figli pagato in ragione di ogni figlio secondo l’articolo 9. Esso ammonta nella regione di pianura a 185 franchi e nella regione di montagna a 205 franchi al mese.

14 FF .......

15 RS 836.1