Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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d'ordinanza (art. 38 cpv. 1 ORC). Poiché si tratta tuttavia di una disposizione di importanza fondamentale, si giustifica di inserirla nel Codice delle obbligazioni.
L'articolo 931a capoverso 3 codifica la giurisprudenza del Tribunale federale e disciplina le condizioni cui è subordinata la notificazione delle iscrizioni167. La notificazione è validamente inoltrata se è corredata di tutti i documenti giustificativi necessari. La notificazione e i documenti giustificativi devono inoltre essere conformi ai requisiti legali. Tale disposizione riveste importanza soprattutto per le iscrizioni la cui notificazione è subordinata al rispetto di un termine (ad es. la notificazione di un aumento o di una riduzione del capitale, art. 650 cpv. 3, 653n cpv. 3; si vedano i n. 3.1.7 e 3.1.16).
3.8.5 Art. 933 e 934: Effetti dell'iscrizione
Le vigenti disposizioni relative all'inizio degli effetti dell'iscrizioni restano sostanzialmente invariate (art. 933 e art. 932 CO).
Viene mantenuta anche la vigente normativa concernente il diritto e l'obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 934).
3.8.6 Art. 941 e 943: Iscrizione d'ufficio e ammende
L'iscrizione operata d'ufficio viene disciplinata in modo più circostanziato. La norma di principio resta nondimeno invariata (art. 941 cpv. 1). La legge dispone inoltre che il Consiglio federale può prescrivere alle autorità e ai tribunali di comunicare d'ufficio determinati fatti o informazioni all'ufficio del registro di commercio, se ciò è necessario ai fini di un'iscrizione (art. 941 cpv. 2 n. 1 e 2). L'introduzione dell'obbligo di comunicare d'ufficio i fatti che rivestono importanza per l'ufficio del registro concorre a garantire che le iscrizioni del registro di commercio siano attuali ed esatte. La funzione principale svolta dal registro di commercio, vale a dire quella di divulgare fatti rilevanti dal profilo giuridico ed economico, può essere garantita soltanto se le autorità del registro sono in possesso delle informazioni necessarie.
L'articolo 943 capoverso 1 CO, concernente l'inflizione di un'ammenda nei confronti di chi viene meno all'obbligo di iscrizione, viene abrogato. Una fattispecie corrispondente è ora prevista dal Codice penale (art. 326quinquies; si veda il n. 15.1).
Anche il vigente capoverso 2 dell'articolo 943 CO viene stralciato. Tale disposizione è infatti dovuta a una svista del legislatore. In occasione della revisione del diritto azionario del 1991, l'obbligo di trasmettere all'ufficio del registro di commercio il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio era stato soppresso, ma la disposizione penale era tuttavia rimasta in vigore.
167 Si veda la DTF 69 I 51, in particolare 54.