Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.10.7 Art. 958c, 960, 960a, 960b, 960c, 960d e 960e: Valutazione
Una questione fondamentale del diritto contabile è costituita dalla valutazione degli attivi e dei debiti. L'avamprogetto si basa da un lato sull'affermato principio della valutazione in base ai costi storici (prezzo d'acquisto o valore di produzione) e, dall'altro, sul principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale (che assume grande rilevanza in relazione con il diritto fiscale).
Gli attivi e i debiti debbono essere valutati separatamente (art. 960 cpv. 1). Le plusvalenze e le minusvalenze degli attivi e dei debiti non possono pertanto essere compensate nell'ambito di una valutazione globale.
L'avamprogetto si attiene al principio secondo cui la valutazione va effettuata con prudenza (art. 960 cpv. 2), ma non deve sfociare nella costituzione di riserve arbitrarie. Contrariamente al diritto vigente, non è dunque permesso di rettificare, portandolo a zero, il valore delle azioni quotate in borsa che siano sopravvalutate. Attualmente tale pratica non è comunque ammessa dalle autorità fiscali.
Se vi sono indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori vanno verificati ed eventualmente adeguati (art. 960 cpv. 3).
L'avamprogetto opera una distinzione tra la valutazione effettuata in occasione della prima registrazione degli attivi e dei debiti (prima contabilizzazione) e quella eseguita per gli esercizi contabili successivi (valutazione susseguente). Anche nell'ambito della valutazione susseguente, il valore di un attivo non può essere superiore al suo prezzo d'acquisizione o di produzione (art. 960a cpv. 2). Soltanto i crediti e gli attivi quotati in borsa (obbligazioni quotate, azioni e metalli preziosi) possono essere eventualmente valutati a un valore di borsa superiore a quello di acquisizione (art. 960b cpv. 2). Tale eccezione non si applica tuttavia alle immobilizzazioni finanziarie, vale a dire ad esempio per le azioni detenute allo scopo di operare un investimento a lungo termine (art. 959 cpv. 3 e 960d cpv. 1 e 2). Se titoli e merci sono valutati in base alla quotazione di borsa, è dunque possibile costituire riserve di fluttuazione allo scopo di compensare le variazioni del corso. In forza del principio secondo cui in sede di valutazione occorre optare per il valore più basso (art. 960 cpv. 3), anche la valutazione al prezzo d'acquisizione si traduce di fatto nella costituzione di riserve di fluttuazione.
Il deprezzamento degli attivi dovuto all'utilizzazione viene preso in considerazione mediante ammortamenti periodici. Si tiene conto degli altri deprezzamenti mediante specifiche rettifiche di valore, da operarsi una tantum (art. 960a cpv. 3).
Gli ammortamenti e le rettifiche di valore vanno operati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio; possono ad esempio concernere singole poste o applicarsi a più poste, definite in base a criteri quali la scadenza o la durata di stoccaggio. Si garantisce in tal modo un approccio sistematico. Gli usuali metodi di ammortamento (degressivo, progressivo, lineare o una tantum) permangono ammessi.
Se ciò è oggettivamente giustificato, a una singola posta del bilancio possono essere applicati vari metodi di ammortamento. Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali, ad esempio, può risultare opportuno, a seconda della normativa cantonale applicabile,