Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.10.8 Art. 960f: Rapporto con il diritto fiscale
Secondo il diritto vigente, il conto annuale allestito conformemente al Codice delle obbligazioni costituisce la base per il calcolo dell'imposta sull'utile o sul reddito (si tratta del cosiddetto principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale178; si veda il n. 2.5.5). Ne consegue che le rettifiche di valore, gli ammortamenti e gli accantonamenti devono figurare nel conto annuale allestito conformemente al Codice delle obbligazioni per poter esplicare effetti dal profilo fiscale.
Il principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale è sancito dalla legislazione fiscale e non può essere disciplinato nel presente contesto. È tuttavia opportuno che il diritto contabile preveda una disposizione concernente il rapporto tra bilancio commerciale e bilancio fiscale.
L'avamprogetto riafferma il principio dell'importanza determinante e prevede espressamente che gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti debbono essere sciolti se non sono riconosciuti dalle autorità fiscali. Per motivi di ordine pratico, lo scioglimento va operato nel corso dell'esercizio in cui la decisione di tassazione passa in giudicato e occorre indicarne l'importo complessivo nell'allegato del conto annuale (art. 960f). Va da sé che lo scioglimento deve riguardare unicamente gli elementi patrimoniali o i debiti interessati dalla correzione operata dalle autorità fiscali e non può estendersi alla globalità delle poste. Come la correzione fiscale, lo scioglimento non ha alcuna ripercussione sul risultato economico dell'impresa.
Tale disposizione si applica al conto allestito conformemente al Codice delle obbligazioni, ma non a quello allestito in base a una normativa tecnica (art. 962 segg., in particolare art. 962 cpv. 4; si veda il n. 3.10.10) né al conto consolidato (art. 963 segg), i quali sono irrilevanti ai fini dell'imposizione fiscale (si veda il n. 3.10.11).
3.10.9 Art. 961, 961a, 961b: Conti delle grandi imprese / requisiti supplementari della relazione sulla gestione
L'avamprogetto prevede requisiti più severi per la relazione sulla gestione delle imprese di una certa importanza economica (riguardo alla struttura minima della relazione sulla gestione si veda l'art. 958 cpv. 2; si veda il n. 3.10.2). Va inoltre rammentato che, ai sensi del diritto contabile, anche le associazioni e le fondazioni sono considerate imprese (art. 957 cpv. 1; si veda il n. 2.5.3).
Per distinguere le PMI dalle imprese di una certa importanza economica ci si basa sui criteri definiti dalle future norme del CO inerenti all'obbligo di revisione, la cui adozione da parte del Parlamento è imminente (art. 727 cpv. 1 D CO179; il Parlamento ha rivisto
178 Si veda l'art. 58 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).
179 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545; in particolare 3687.