Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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al rialzo i parametri proposti dal Consiglio federale, si veda più avanti). Non sarebbe tuttavia oggettivamente giustificato prevedere criteri distinti per la revisione del conto annuale e per la presentazione dei conti. Vanno pertanto utilizzati gli stessi valori.
È considerata di una certa importanza economica l'impresa che, secondo le nuove norme in materia di revisione, è tenuta per legge a far verificare il proprio conto annuale mediante revisione ordinaria. Si tratta dunque delle società quotate in borsa, dei soggetti giuridici di una certa importanza economica (che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: bilancio complessivo di 10 milioni di franchi, cifra d'affari di 20 milioni di franchi e media annua di 50 posti a tempo pieno) e dei soggetti tenuti ad allestire un conto di gruppo.
Le imprese, le associazioni e le fondazioni che non adempiono a tali criteri (PMI) non devono soddisfare le esigenze supplementari in questione.
Le grandi imprese sono per contro tenute a completare la relazione sulla gestione per quanto attiene a tre aspetti determinati.
In primo luogo, occorre fornire informazioni supplementari nell'allegato del conto annuale (art. 961 cpv. 1 n. 1). Vanno indicati i debiti a lungo termine fruttiferi di interessi, l'esecuzione di una valutazione dei rischi (tale disposizione è stata introdotta, per tutte le società anonime, dal disegno sull'obbligo di revisione; si veda l'art. 663b
n. 12 D CO180), le retribuzioni complessive percepite dai membri dell'organo superiore di direzione e di amministrazione (cfr. la disposizione speciale prevista per le società anonime dall'art. 663bbis D CO [art. 697quater]181; si vedano i n. 2.2.2 e 3.1.33) e l'onorario percepito dall'ufficio di revisione per la revisione e altre prestazioni, precisando separatamente gli importi corrispondenti.
In secondo luogo, il conto annuale deve includere un conto dei flussi di tesoreria, suddiviso nelle tre sezioni abitualmente previste sul piano internazionale, vale a dire l'attività aziendale, finanziaria e di investimento (art. 961 cpv. 1 n. 2 e 961a cpv. 1).
Il conto dei flussi di tesoreria illustra l'origine e l'impiego delle liquidità nel periodo in rassegna e contiene quindi importanti informazioni aggiuntive, le quali risultano preziose ai fini della valutazione della solvibilità dell'impresa e della gestione dei debiti (art. 961a).
In casi semplici, il conto dei flussi di tesoreria può essere alquanto succinto. L'avamprogetto non propone peraltro un'articolazione di massima. In assenza di motivi validi a sostegno di una deroga, la struttura del conto dei flussi di tesoreria è nondimeno retta dalle norme applicabili al bilancio (art. 959a; si veda il n. 3.10.4).
180 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545, in particolare 3695.
181 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) del 23 giugno 2004, FF 2004 3995.