Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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ammortare le immobilizzazioni di grande entità nel corso dell'anno di acquisizione (ammortamento una tantum), prevedendo invece per i macchinari e i veicoli un ammortamento degressivo del valore residuo ai tassi massimi stabiliti dalle autorità fiscali.

Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere direttamente o indirettamente detratti dall'attivo in questione, a carico del conto economico, e non possono essere iscritti al passivo.

È possibile operare ammortamenti o rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione o allo scopo di garantire durevolmente la prosperità dell'impresa. Alle stesse condizioni, si può rinunciare a sciogliere gli ammortamenti e le rettifiche che non hanno più ragione d'essere (art. 960a cpv. 4). Sotto questo aspetto, l'avamprogetto ricalca la normativa prevista dal diritto vigente (art. 669 CO).

Entro i limiti definiti dal diritto fiscale, permangono autorizzati un delcredere pari al 5 per cento (Svizzera) o al 10 per cento (estero), la riduzione di un terzo del valore delle scorte di merci (il cosiddetto Warendrittel) e gli ammortamenti una tantum degli investimenti.

La definizione e la valutazione delle partecipazioni, nonché la valutazione delle scorte e delle prestazioni non fatturate (art. 960c) si basano sulle norme previste dal vigente diritto della società anonima (art. 665a e art. 666 CO).

L'avamprogetto prevede espressamente la possibilità di costituire accantonamenti a scopo di garanzia, di risanamento o di ristrutturazione o per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa. Come prevede anche il diritto vigente, lo scioglimento degli accantonamenti non è obbligatorio (art. 960e cpv. 4).

Lo scioglimento degli ammortamenti non più necessari può costituire un rischio se il loro importo eccede quello degli ammortamenti operati nel periodo in rassegna e tale dato non risulta dai conti. Lo scioglimento degli ammortamenti va pertanto sempre segnalato. Se gli ammortamenti sono inferiori a quelli operati negli esercizi precedenti (in particolare poiché gli ammortamenti elevati operati negli anni precedenti offrono sufficienti «garanzie»), i terzi possono rendersene conto immediatamente poiché tale dato viene indicato unitamente a quello dell'esercizio precedente. Per gli accantonamenti è prevista una regola analoga.

L'articolo 958c capoverso 3 modifica la disposizione relativa alla valuta di cui al vigente articolo 960 capoverso 1 CO. Il capoverso 2 di tale articolo viene sostituito dagli articoli 960 segg. dell'avamprogetto. Il capoverso 3 prevede infine una riserva a favore di norme contrarie sull'allestimento dei bilanci di talune forme giuridiche, nonché delle società mutue d'assicurazione e delle società cooperative di credito. Poiché il diritto contabile previsto dall'avamprogetto si applica a tutte le forme giuridiche, tale riserva non ha più ragione d'essere. La riserva relativa alle società assicurative e alle banche è ora prevista dall'articolo 957 capoverso 3 (si veda il n. 3.10.1).