Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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3.10.10 Art. 962 e 962a: Allestimento dei conti in base a una normativa tecnica

Secondo il diritto vigente, la presentazione dei conti è contraddistinta dall'immobilizzazione del capitale e dal principio della prudenza, e mira pertanto in primo luogo a tutelare i creditori. A ciò si aggiunge l'importanza determinante ricoperta dal bilancio commerciale ai fini dell'imposizione fiscale (si veda il n. 3.10.8).

Sul piano internazionale, negli ultimi anni si è tuttavia sviluppato un sistema sempre più improntato alle esigenze del mercato dei capitali e, quindi, alla comunicazione di informazioni finanziarie. La presentazione dei conti si rivolge ai fornitori di capitale (in primis i detentori di quote, le banche e i creditori di prestiti obbligazionari), i quali hanno interesse a che i conti restituiscano un quadro quanto possibile fedele della situazione economica dell'impresa (true and fair view o fair presentation; si veda il n. 2.5.1).

Ne deriva un'ottica economica della presentazione dei conti che pone l'accento sull'attribuzione corretta degli utili e delle spese agli esercizi interessati e su una valutazione adeguata degli attivi e dei debiti. Questo tipo di presentazione dei conti si caratterizza inoltre per il ventaglio limitato di metodi che le imprese possono applicare, nonché per le ampie informazioni supplementari figuranti nell'allegato del conto annuale.

Come detto, l'avamprogetto riafferma il principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale e propone dunque una normativa neutra dal profilo fiscale (art. 960f; si veda il n. 3.10.8).

Questa impostazione garantisce solo in misura limitata una maggiore trasparenza dei conti. La presentazione fedele della situazione economica delle imprese e la salvaguardia della neutralità fiscale si escludono in parte a vicenda. Va tuttavia rilevato che, soprattutto dal profilo formale, la creazione di una «Parte generale» del diritto in materia di contabilità e presentazione dei conti assicura, rispetto al diritto vigente, una maggiore trasparenza e una maggiore comparabilità.

L'avamprogetto risolve la contraddizione tra i due obiettivi summenzionati prescrivendo in determinate ipotesi l'allestimento di un conto annuale che esponga in modo fedele la situazione economica effettiva dell'impresa in questione. In tal caso, i conti devono essere allestiti in base a una normativa tecnica riconosciuta sul piano internazionale.

Le due modalità di presentazione dei conti, quella operata conformemente al Codice delle obbligazioni e quella operata in base a una normativa tecnica, coesistono da lungo tempo. Sono infatti numerose le imprese, che per i motivi più disparati, allestiscono già oggi i conti sia conformemente al CO, sia in base a una normativa tecnica come le Swiss GAAP RPC o gli IFRS.

In primo luogo occorre chiedersi quali categorie di persone hanno interesse a che i conti dell'impresa corrispondano alla situazione effettiva.

Per quanto concerne le società quotate, la borsa già prescrive loro di allestire i conti in base a una normativa tecnica. Se l'emittente allestisce un conto di gruppo, questa esigenza si applica unicamente a tale conto. Gli emittenti che non allestiscono un conto di