Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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tale sociale (SA, Sagl, società cooperativa con certificati di quota), dal 10 per cento dei soci di una società cooperativa o il 20 per cento dei membri di un'associazione, nonché dai soci o i membri personalmente responsabili o tenuti a eseguire versamenti suppletivi (art. 962 cpv. 2).
La presentazione dei conti in base a una normativa tecnica non è assolutamente indispensabile ai fini della tutela dei creditori. Se la presentazione dei conti fornisce a ben vedere garanzie limitate, la prassi offre tuttavia altri strumenti atti a tutelare i creditori in modo quantomeno altrettanto efficace. Tra questi figurano l'analisi del comportamento del debitore, le informazioni sulla solvibilità fornite da terzi, la prestazione di garanzie, il pagamento anticipato o a rate. I creditori importanti possono inoltre negoziare una clausola contrattuale che preveda l'allestimento dei conti in base a una normativa tecnica.
Numerose imprese allestiscono già oggi i propri conti in base a principi economici, nella forma del conto di gruppo. Nella maggior parte dei casi, tali imprese si rifanno a standard internazionali riconosciuti. L'avamprogetto prescrive ora l'adozione di una normativa tecnica riconosciuta (art. 963c; si veda il n. 3.10.11).
Se un'impresa allestisce un conto di gruppo in base a una normativa tecnica, la presentazione di un conto individuale basato sulla stessa normativa risulta inutile. L'avamprogetto prevede pertanto che le imprese che allestiscono un conto di gruppo non sono tenute ad allestire i conti in base a una normativa tecnica.
Se la legge prescrive l'allestimento dei conti in base a una normativa tecnica, occorre che essa sia riconosciuta sul piano internazionale. Per poter tenere conto dell'evoluzione internazionale nel campo del rendiconto, l'avamprogetto abilita il Consiglio federale a designare per via d'ordinanza le normative applicabili (art. 962a cpv. 1). È lecito presumere che tra queste figureranno le normative applicate in Svizzera (Swiss GAAP RPC, IFRS e US-GAAP). Il Consiglio federale può dichiarare applicabili altre normative e stabilire i criteri da osservare all'atto di scegliere una determinata normativa. Si potrebbe ad esempio prevedere che, qualora si opti per una normativa locale (la quale potrebbe essere ammessa in futuro), debba esistere un nesso tra l'attività dell'impresa e un territorio determinato.
La normativa prescelta deve essere adottata integralmente e per l'intero conto annuale (art. 962a cpv. 2), il che esclude di fatto il cosiddetto standard picking praticato da talune imprese.
Il rispetto della normativa deve essere attestato da un perito revisore abilitato (art. 962a cpv. 2). L'avamprogetto fa qui riferimento al nuovo diritto in materia di revisione. Il perito revisore abilitato (art. 727b D CO e art. 4 seg. del disegno di legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori186) può essere l'ufficio di revisione o un terzo de-
186 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545, in particolare 3688 e 3708.