Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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signato dalla direzione dell'azienda (tale norma va dunque intesa quale requisito minimo riguardo alle qualifiche professionali del revisore).
Va da sé che le norme concernenti l'indipendenza dell'ufficio di revisione si applicano in qualsiasi caso (cfr. l'art. 728 D CO del disegno in materia di revisione187). La futura distinzione tra revisione ordinaria e revisione limitata è irrilevante ai fini della verifica dei conti allestiti in base a una normativa tecnica, in quanto la distinzione si applica unicamente al conto allestito conformemente al Codice delle obbligazioni. Le cosiddette verifiche speciali manterranno pertanto le caratteristiche della revisione ai sensi del diritto vigente e quelle della revisione ordinaria ai sensi del nuovo diritto.
L'allestimento dei conti in base a una normativa tecnica va designato come tale onde evitare qualsivoglia rischio di confusione con l'allestimento in base al CO. Il conto va presentato all'organo superiore unitamente alla relazione sulla gestione, ma non necessita di una specifica approvazione (art. 962a cpv. 3).
Le imprese sono ovviamente libere di allestire i propri conti in base a una normativa tecnica. Tale operazione può risultare necessaria ad esempio per ottenere un credito da una banca. L'avamprogetto non prevede restrizioni a questo proposito. Non avrebbe infatti senso imporre a un'impresa svizzera le cui attività si svolgono in parte in Sudamerica di allestire i propri conti in base alle Swiss GAAP RPC, agli IFRS o gli US-GAAP, se i partner di tale impresa desiderano poter esaminarne la situazione economica alla luce di un conto allestito in base a una normativa locale. La disposizione concernente le normative applicabili si applica pertanto esclusivamente ai casi in cui, in forza dell'articolo 962, è dato un obbligo di allestire i conti in base a una normativa tecnica.
Come il conto di gruppo, il conto individuale allestito in base a una normativa tecnica è irrilevante ai fini dell'imposizione fiscale. Ciò risulta ovvio nel caso dei gruppi, in quanto sono privi della personalità giuridica e non sono assoggettati al pagamento delle imposte. Nel caso dei conti individuali, pare nondimeno opportuno precisare che il conto allestito in base a una normativa tecnica non è determinante ai fini dell'imposizione fiscale (art. 962a cpv. 3).
Il vigente articolo 962 CO disciplina l'obbligo di conservare i libri di commercio e i documenti contabili, ma il nuovo articolo 958e rende superflue tali norme (si veda il n. 3.10.3).
3.10.11 Art. 963, 963a, 963b; 963c: Conto di gruppo
Il conto consolidato (conto di gruppo) è il sunto dei conti individuali delle imprese appartenenti a un gruppo, dal quale vengono espunte tutte le poste relative ai rapporti interni
187 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004; FF 2004 3545, in particolare 3689 seg.