Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.11.2 Art. 3, 4, 5 AP disp. trans.: Disposizioni particolari
Le azioni al portatore vanno convertite in azioni nominative entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In caso contrario, allo scadere del termine vengono semplicemente considerate azioni nominative (art. 622 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 e 2 AP disp. trans.; si vedano i n. 2.3.5 e 3.1.2). Se l'assemblea generale non modifica lo statuto entro il termine, spetta al consiglio d'amministrazione operare i necessari adeguamenti. Egli è tenuto a prendere i provvedimenti necessari alla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative (art. 3 cpv. 3 AP disp. trans.) e risponde degli eventuali danni causati dalla mancata conversione delle azioni (art. 754 CO).
Sino al momento della loro conversione in azioni nominative, le azioni al portatore devono essere designate come tali nello statuto e nel registro di commercio, allo scopo di prevenire eventuali raggiri (art. 3 cpv. 4 AP disp. trans.).
Il diritto previgente si applica agli aumenti autorizzati e condizionali di capitale (art. 651, 653 CO) deliberati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tali deliberazioni non possono tuttavia essere prorogate (art. 4 AP disp. trans.).
Le nuove norme contabili si applicano a partire dall'esercizio che ha inizio due anni dopo l'entrata in vigore della legge. Per le norme relative al conto di gruppo è tuttavia previsto un termine di tre anni (art. 957 segg. in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 e 2 AP disp. trans.; si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 961 sono determinanti il bilancio complessivo e la cifra d'affari dei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge (art. 5 cpv. 3 AP disp. trans.; si veda il n. 3.10.9).
L'avamprogetto prevede, per i primi due esercizi successivi all'entrata in vigore della legge, talune agevolazioni per quanto concerne l'applicazione delle norme contabili (art. 5 cpv. 4 AP disp. trans.).
3.12 Diritto delle associazioni
3.12.1 Art. 65 AP CC: Competenze dell'assemblea sociale
L'avamprogetto prevede che in linea di principio spetta all'assemblea sociale stabilire la retribuzione dei membri della direzione. Lo statuto può tuttavia disporre altrimenti (art. 65 cpv. 4 AP CC).
Le grandi associazioni tenute a far verificare i propri conti mediante revisione ordinaria devono inoltre indicare nell'allegato al conto annuale le retribuzioni complessive percepite dai membri della direzione (art. 961 cpv. 2 n. 3; si veda il n. 3.10.9).