Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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al gruppo. Il conto di gruppo costituisce un importante strumento di analisi e di informazione che permette di valutare la situazione economica di un gruppo di imprese.

Come prevede anche il diritto vigente (art. 662 cpv. 2 CO), il conto consolidato è incluso nella relazione sulla gestione (art. 958 cpv. 2; si veda il n. 3.10.2) e, come indica il nome stesso, consiste nel consolidamento di un conto annuale (art. 963 cpv. 1). Ne consegue quindi che il conto di gruppo si compone degli stessi elementi previsti per il conto annuale (individuale). Non è per contro necessario redigere una relazione annuale di gruppo. L'avamprogetto prevede infatti che la relazione annuale di un'impresa tenuta ad allestire un conto consolidato debba contenere informazioni sia sulla società madre, sia sul gruppo (art. 961b cpv. 1; si veda il n. 3.10.9).

L'obbligo di allestire un conto di gruppo è stato introdotto dalla revisione del 1991 e si applica unicamente alle società anonime (art. 663e segg. CO).

L'avamprogetto integra le disposizioni vigenti (art. 663e segg. CO) ed estende l'obbligo di allestire il conto di gruppo a tutte le persone giuridiche soggette all'obbligo di presentare i conti che controllano altre imprese, associazioni o fondazioni (art. 963).

Una valutazione adeguata della situazione economica dei gruppi di imprese è possibile soltanto alla luce del conto di gruppo, e ciò a prescindere dalla forma giuridica della società madre. Non vi è dunque motivo di prevedere deroghe in funzione della forma giuridica dell'impresa interessata. L'obbligo di consolidamento si applica anche alle imprese, associazioni o fondazioni con sede all'estero.

Le ditte individuali e le società di persone non sono per contro tenute ad allestire un conto di gruppo. Tale eccezione dovrebbe riguardare un numero di casi relativamente modesto. L'assenza dell'obbligo di consolidamento è peraltro compensata dalla responsabilità personale del titolare di una ditta individuale, dei soci delle società in nome collettivo e degli accomandatari. Le forze del mercato dovrebbero inoltre poter indurre la società madre a esporre in modo fedele la situazione economica del gruppo.

A differenza di quanto prevede il diritto vigente, l'avamprogetto non esonera i piccoli gruppi dall'obbligo di allestire un conto di gruppo. La necessità di un consolidamento è data anche nel loro caso, in quanto il rischio che la situazione economica non venga esposta in modo fedele non è certo minore di quello esistente per i grandi gruppi.

Per un'impresa ben diretta, il consolidamento non comporta peraltro un impegno supplementare significativo. Se per contro si rivelano necessari accertamenti approfonditi, se ne può desumere che il consolidamento sia indispensabile (anche nell'interesse della dirigenza dell'impresa) affinché gli interessati possano acquisire un quadro attendibile della situazione economica dell'azienda.

Il diritto vigente subordina l'obbligo di consolidamento alla condizione che il gruppo sia riunito sotto la direzione unica della società madre (art. 663e cpv. 1 CO). L'avamprogetto si basa invece sul criterio del controllo, di più semplice applicazione, ed enumera le forme di controllo cui si fa riferimento. L'influenza determinante esercitata in virtù dello statuto o di disposizioni contrattuali, ad esempio, può derivare da un trust o da istituti analoghi (art. 963 cpv. 2 n. 1-3).