Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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via elettronica una procura alla società non deve essere imperativamente prevista. Secondo l'avamprogetto, spetta al consiglio d'amministrazione stabilire se accettare o meno le procure elettroniche (art. 689a); egli è inoltre responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni legali. Comunque sia, agli azionisti non può essere imposto in nessun caso il conferimento della procura per via elettronica (si veda il n. 3.1.28).

2.4.5 Impiego di media elettronici durante l'assemblea

L'avamprogetto prevede che gli azionisti possano esercitare per via elettronica i loro diritti nell'assemblea generale, sempre che lo statuto lo preveda (art. 701c). Si consente in tal modo agli azionisti di seguire l'assemblea generale dal proprio domicilio, mediante videoconferenza. Ciò presuppone che l'assemblea generale venga teletrasmessa per il tramite di media elettronici. Gli azionisti devono essere in grado di seguire costantemente (in diretta audiovisiva) quanto accade nel corso dell'assemblea generale, di intervenire e di votare (art. 701c e 701e seg.; si veda il n. 3.1.39).

Occorre inoltre impedire che terzi estranei possano prendere parte alle votazioni e alle elezioni. Il consiglio d'amministrazione deve pertanto fare in modo che le persone telecollegate siano identificate con certezza.

La facoltà di prendere parte all'assemblea per via elettronica agevolerà in misura notevolmente la partecipazione delle persone che risiedono in località lontane dal luogo dell'assemblea (in particolare gli azionisti esteri) e delle persone che per altri motivi non sono in grado di partecipare all'assemblea.

2.4.6 Assemblea generale elettronica

Previo consenso di tutti gli azionisti o dei loro rappresentanti, sarà inoltre possibile rinunciare del tutto a riunire fisicamente gli azionisti (art. 701d), tenendo l'assemblea generale esclusivamente per il tramite di media elettronici (Intranet o Internet; si veda il n. 3.1.39).

Come per l'impiego di media elettronici durante un'assemblea generale convenzionale (si veda il n. 2.4.5), il consiglio d'amministrazione deve garantire che gli azionisti possano comunicare tra loro senza problemi e che le votazioni si svolgano regolarmente. Anche in questo caso occorre poi che i partecipanti siano identificati con certezza (art. 701e seg.).

L'assemblea generale elettronica79 non è ammessa se devono essere prese deliberazioni che richiedono l'atto pubblico (art. 701d). I principi fondamentali relativi agli atti pubblici esigono infatti che l'atto venga steso nel luogo fisico in cui si tiene l'assemblea (ciò deriva in particolare dai principio dell'unità dell'operazione di stesura e dell'unità di luogo80).

79 Taluni ricorrono ad espressioni informali quali «cyberassemblea» o «assemblea generale virtuale».

80 SI veda CHRISTIAN BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. marg. 2047 segg.; PETER RUF, Notariatsrecht, Langenthal 1995, n. marg. 1477 segg.