Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

ri e tale tendenza è destinata a consolidarsi con la nuova legge federale concernente la custodia e il trasferimento di titoli contabili69. Lo svantaggio costituito dall'eventuale sostituzione dei titoli azionari pare pertanto rivestire scarsa importanza.

Dopo aver soppesato vantaggi e inconvenienti delle varie soluzioni, si è deciso di optare per l'introduzione delle azioni senza valore nominale impropriamente dette, rinunciando per contro alla fissazione di un valore nominale minimo (art. 622 cpv. 4). Tale soluzione tiene conto in particolare dell'interesse delle piccole e medie imprese, per le quali la semplicità e la continuità sono essenziali.

2.3.5 Azioni al portatore

L'incorporazione dei diritti sociali in un titolo di credito era originariamente finalizzata a favorire il commercio delle quote di partecipazione. Negli ultimi anni, l'emissione di titoli azionari ha tuttavia registrato un costante calo. Le piccole imprese rinunciano spesso a emettere titoli, in quanto non ha pressoché alcun senso emettere azioni che non sono di fatto negoziabili. Anche le società di maggiori dimensioni rinunciano spesso a emettere azioni, preferendo negoziare effetti contabili. A seguito della smaterializzazione dei titoli di credito, le azioni al portatore hanno perso l'importanza che rivestivano ai fini della negoziabilità dei titoli.

La maggioranza delle imprese preferisce inoltre emettere azioni nominative, così da conoscere l'identità degli azionisti. Oggigiorno non vi è dunque più la reale necessità di emettere azioni al portatore per favorire lo scambio delle azioni. Le azioni al portatore sono peraltro in contrasto con le esigenze di trasparenza delle strutture del capitale.

Negli anni scorsi le azioni al portatore sono state criticate in particolare dal «Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali» (GAFI) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), organizzazioni di cui la Svizzera fa parte. Allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, una raccomandazione del GAFI esige che gli Stati membri prendano provvedimenti atti a garantire che l'identità delle persone che controllano un'impresa possa essere accertata in tempo utile70. In tale contesto si accenna in particolare alle azioni al portatore. Il Dipartimento federale delle finanze ha già inviato in consultazione un avamprogetto relativo all'attuazione delle raccomandazioni del GAFI71. Una disposizione di tale avamprogetto prevede che, qualora intenda partecipare all'assemblea generale, il titolare di azioni al portatore che direttamente, indirettamente o di concerto con terzi control-

69 Rapporto del gruppo di lavoro tecnico istituito dal Dipartimento federale delle finanze relativo all'avamprogetto di legge federale concernente la custodia e il trasferimento di titoli contabili (legge sui titoli contabili) e la ratifica della Convenzione dell'Aia sui titoli, del 15 giugno 2004 (il relativo messaggio dovrebbe essere pronto verso il mese di giugno del 2006).

70 Raccomandazione n. 33 delle "Quarante Recommandations" del GAFI del 20 giugno 2003.

71 Avamprogetto e rapporto esplicativo, del 13 gennaio 2005, inerenti alla legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali.