Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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diritto di voto ai partecipanti nei tre anni successivi. Il buono di partecipazione diverrebbe in tal modo un'azione con diritto di voto latente75.

Tale soluzione rafforza nondimeno il controllo interno soltanto dal profilo teorico. Se la società dispone infatti di un minimo di fondi, il versamento di un dividendo minimo un anno su tre le permette infatti di impedire che i partecipanti possano valersi del diritto di voto. Va inoltre rilevato che, al momento dell'acquisto del buono di partecipazione, i partecipanti hanno scientemente rinunciato al diritto di voto. L'avamprogetto non contempla pertanto questa proposta.

Un'importante innovazione concerne il tetto massimo previsto per il capitale di partecipazione. Giusta l'articolo 656b capoverso 1 CO, il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario. Onde offrire alle società un margine di manovra maggiore nello strutturare il proprio capitale e compensare la soppressione delle azioni al portatore, l'avamprogetto rimuove tale limitazione (art. 656a cpv. 1; si veda il

n. 3.1.21). Il rapporto tra capitale azionario e capitale di partecipazione potrà pertanto essere stabilito liberamente, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e della situazione di mercato, fermo restando che l'emissione di buoni di partecipazione al portatore resterà possibile.

2.4 Modernizzazione delle norme sull'assemblea generale

2.4.1 Considerazioni generali

Gli attuali mezzi di comunicazione elettronica offrono nuove possibilità per quanto riguarda lo svolgimento dell'assemblea generale. Soprattutto nelle grandi società, ma anche in quelle i cui azionisti risiedono in località lontane, i mezzi di comunicazione elettronici semplificano molto le cose e permettono di ridurre le spese. L'impiego di Internet dovrebbe inoltre incentivare la partecipazione attiva degli azionisti all'assemblea generale, rafforzando in tal modo il ruolo dell'assemblea generale nel processo decisionale societario, nell'interesse del governo societario.

L'utilizzo di media elettronici necessita nondimeno di una chiara base legale. Le esperienze pratiche hanno poi evidenziato la necessità di disciplinare la questione dello svolgimento dell'assemblea generale in più luoghi o all'estero.

La revisione si propone di istituire una base legale moderna che garantisca la certezza del diritto in relazione con lo svolgimento dell'assemblea generale, prevenga l'alterazione della volontà assembleare e salvaguardi debitamente i diritti di partecipazione

75 Si veda HANS CASPAR VON DER CRONE, Rapporto concernente una revisione parziale del diritto della società anonima: azioni senza valore nominale, (versione tedesca pubblicata in REPRAX 1/02, pag. 24).