Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Dovrebbe essere possibile tenere un'assemblea generale elettronica soltanto nelle società con un numero ristretto di azionisti. Ciò non dipende solo dal fatto che è necessario l'assenso di tutti gli azionisti, ma anche dagli attuali limiti tecnici e fattuali, i quali non consentono a un gran numero di persone di esprimere la propria opinione. L'assemblea generale elettronica potrebbe nondimeno rivelarsi uno strumento utile per le piccole e medie imprese.

Benché preveda la possibilità di un consesso elettronico, l'avamprogetto si attiene al principio secondo cui l'assemblea generale è il luogo fisico o virtuale in cui si forma la volontà sociale. Gli azionisti devono quindi poter comunicare tra loro e rivolgere domande al consiglio d'amministrazione. Il principio d'immediatezza è pertanto salvaguardato. A differenza di quanto è stato previsto per le Sagl81, non è consentita la deliberazione per scritto.

2.5 Revisione del diritto contabile

2.5.1 Considerazioni generali

Agli articoli 957 segg. CO, il diritto vigente prevede una sorta di Parte generale del diritto in materia di contabilità e di presentazione dei conti che, fatte salve disposizioni speciali, si applica a tutte le forme giuridiche del diritto privato. Tali norme risalgono al 1936 e sono ormai obsolete, oltre che estremamente lacunose. Non vi è pressoché alcuna disposizione, ad esempio, concernente la presentazione e l'articolazione del conto annuale o la valutazione degli elementi patrimoniali. Non vi sono disposizioni neppure sull'allegato del conto annuale, mentre viene dato grande risalto all'inventario, benché abbia unicamente una funzione accessoria. Alla luce delle lacune esistenti, le disposizioni sulla contabilità e la presentazione dei conti sono state concretizzate da norme speciali applicabili a determinate forme giuridiche (per la società anonima, ad es., si vedano gli art. 662 segg. CO) e da altre norme contenute in leggi speciali inerenti a settori determinati.

Le norme sulla presentazione dei conti sono oggi elaborate in primo luogo nell'ambito di organismi internazionali, i quali adottano normative tecniche applicabili su scala globale. Le normative tecniche più importanti sono gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US GAAP). In Svizzera sono inoltre applicate le Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC).

L'attuale presentazione dei conti è sempre più modellata sulle esigenze aziendali. L'impostazione classica del diritto commerciale, che privilegia in primo luogo la tutela dei creditori e, di fatto, anche le esigenze di imposizione fiscale, non è più in grado di soddisfare le esigenze informative dei soci e di altri gruppi d'interesse. È quanto aveva rilevato anche il Groupe de réflexion «Gesellschaftsrecht» già nel 1993. Nel suo rapporto

81 Cfr. art. 805 cpv. 4 D CO; Boll. Uff. 2001 3207, 3279.