Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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Il diritto vigente, lacunoso e imperfetto, viene rimpiazzato da una nuova normativa che si concentra sui principi essenziali e corrisponde alla prassi attuale in materia di presentazione dei conti.
2.5.2 Un'unica normativa per tutte le forme giuridiche del diritto privato
Differenziare le norme sulla contabilità e la presentazione dei conti in funzione della forma giuridica dell'impresa sarebbe oggettivamente ingiustificato. I conti hanno lo scopo di riferire in merito all'attività dell'impresa. La forma giuridica di quest'ultima non ha tuttavia alcuna incidenza sulla natura e le dimensioni delle attività delle persone fisiche o giuridiche. In linea con quanto previsto dalle nuove norme sull'obbligo di revisione, l'avamprogetto prevede una normativa che prescinde dalla forma giuridica86.
In linea di principio, le nuove norme sulla contabilità e la presentazione dei conti si applicano dunque a tutti i soggetti giuridici del diritto privato (art. 957 cpv. 1), ma prevedono requisiti diversi in funzione dell'importanza economica dell'impresa, dell'associazione o della fondazione (a tal proposito si vedano i n. 2.5.3 e 3.10.1). Sono comunque fatte salve eventuali norme più severe previste da leggi speciali (art. 957 cpv. 3).
L'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti permane subordinato all'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio. Le imprese, associazioni o fondazioni che non sono tenute a farlo possono limitarsi a tenere una contabilità semplice, che indichi le entrate, le uscite e lo stato patrimoniale (art. 957 cpv. 2; si veda il n. 3.10.1).
2.5.3 Differenze in funzione delle dimensioni dell'impresa
Per le piccole e medie imprese (PMI), l'annuale relazione sulla gestione comprende unicamente il nucleo essenziale dei conti, vale a dire il conto annuale (art. 959 segg.; si vedano i n. 3.10.4 segg.), al quale è stata conferita una struttura semplice e snella che si suddivide in bilancio, conto economico e allegato. In particolare, le PMI non saranno più tenute a presentare il rapporto annuale e non dovranno presentare il conto dei flussi di tesoreria (com'è il caso attualmente).
Come previsto dalle nuove norme sull'obbligo di revisione87, le grandi imprese sono assoggettate a norme più severe di quelle previste per le PMI (art. 961 segg.; si vedano i n. 3.10.9 segg.). Il criterio di distinzione determinante è costituito dall'obbligo di far verificare i conti mediante revisione ordinaria. Tale obbligo è dato se, per due esercizi
86 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004, FF 2004 3545.
87 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004, FF 2004 3545, in particolare 3566 seg.