Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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presentazione fedele della situazione economica dell'impresa (la cosiddetta true and fair view) e l'obiettivo della neutralità dal profilo fiscale si escludono tuttavia a vicenda.

L'avamprogetto risolve la contraddizione tra i due obiettivi prevedendo a determinate condizioni l'obbligo di presentare i conti secondo una normativa tecnica riconosciuta, il che accresce la trasparenza ma non ha ripercussioni sul piano fiscale (art. 962 segg.; si vedano i n. 3.10.10 seg.). I conti allestiti in base a una normativa tecnica vanno presentati in aggiunta ai conti stilati secondo il Codice delle obbligazioni (determinanti ai fini dell'imposizione). La presentazione dei conti in base a una normativa tecnica restituisce la reale situazione economica dell'impresa e presuppone che la normativa in questione sia stata riconosciuta dal Consiglio federale (p. es. le Swiss GAAP RPC, gli IFRS o gli US-GAAP).

Sono tenute a presentare i conti secondo una normativa tecnica le società quotate in borsa, le società cooperative con almeno 200 soci e le associazioni e fondazioni di grandi dimensioni (in merito a tali criteri si vedano i n. 2.5.3; 3.10.4 segg.). I soci che detengono (da soli o in concorso con altri soci) almeno il 10 per cento del capitale sociale possono inoltre esigere che i conti siano presentati in base a una normativa tecnica (art. 962 cpv. 2). Norme analoghe sono previste per le società cooperative prive di certificati di quota, per le associazioni e le persone tenute a rispondere personalmente o a eseguire versamenti suppletivi. Si migliora così in modo consistente la protezione giuridica dei soci. La presentazione dei conti in base a una normativa tecnica non è necessaria se viene allestito un conto di gruppo (art. 962 cpv. 1 e 2; si veda il n. 3.10.10).

Il conto allestito conformemente al Codice delle obbligazioni e quello allestito in base a una normativa tecnica coesistono da lungo tempo: per i motivi più diversi, numerose imprese allestiscono i conti sia in base alle norme del Codice delle obbligazioni, sia in base alle Swiss GAAP RPC o agli IFRS.

2.5.7 Conto di gruppo al passo coi tempi

L'avamprogetto rivede anche le norme sul conto di gruppo (art. 963 segg.; si veda il

n. 3.10.11). Anche l'obbligo di allestire un conto consolidato prescinde dalla forma giuridica dell'impresa in questione.

A differenza di quanto prevede il vigente diritto della società anonima, i gruppi di piccoli dimensioni non sono esonerati dall'obbligo di presentare un conto consolidato. Se è coinvolto un numero modesto di società, di norma nelle imprese gestite correttamente la presentazione di un conto consolidato non comporta infatti un onere supplementare significativo. Se l'allestimento del conto di gruppo richiede invece numerosi accertamenti, ciò sta a dimostrare che la presentazione di un conto consolidato è assolutamente necessaria (in definitiva nell'interesse della dirigenza stessa) affinché i soci possano acquisire un quadro fedele della situazione economica dell'azienda.

L'avamprogetto prevede inoltre che il conto di gruppo debba essere allestito in base a una normativa tecnica (IFRS, US GAAP o Swiss GAAP RPC; art. 963c).