Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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2.6 Diritto europeo

Per varie innovazioni previste dall'avamprogetto riveste importanza soprattutto la direttiva 77/91/CEE (seconda direttiva in materia di diritto delle società)89. Tanto la forbice di capitale, quanto l'alternativa della riduzione autorizzata di capitale paiono in linea di principio conformi ai principi posti dall'Unione europea (UE). Sussistono discrepanze per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie (art. 659), per il quale l'UE prevede norme più severe90. Va nondimeno rilevato che è attualmente in corso una revisione della direttiva in questione91 (non è tuttavia dato sapere quando si concluderanno i lavori di revisione).

Per quanto riguarda le norme proposte dall'avamprogetto in materia di governo societario, il problema della loro conformità alle direttive e ai regolamenti europei non si pone affatto, poiché l'UE non ha ancora legiferato in quest'ambito. La Commissione si è occupata del rafforzamento dei diritti degli azionisti e del miglioramento della tutela di creditori, dipendenti e terzi, ma si è limitata a emanare una raccomandazione priva di carattere vincolante92.

Tale raccomandazione disciplina in primo luogo i conflitti d'interessi e la sorveglianza sugli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione. Gli Stati membri vengono tra l'altro esortati a garantire una composizione equilibrata degli organi dirigenti superiori delle aziende.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, l'avamprogetto concede alle imprese un margine di manovra maggiore di quanto non faccia la raccomandazione della Commissione93.

La Commissione ha emanato anche una raccomandazione non vincolante concernente la remunerazione degli amministratori94. Gli Stati membri vengono invitati a fare in mo-

89 Seconda direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (77/91/CEE); in merito si veda ROGER FANKHAUSER, Gemeinschaftsrechtliche Publizitäts- und Kapital- Richtlinie; Anpassungsbedarf des Schweizer Rechts, Berna 2001.

90 Art. 9 della direttiva 77/91/CEE.

91 Si veda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale (proposta presentata dalla Commissione il 21 settembre 2004).

92 Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE).

93 Raccomandazioni analoghe a quelle della Commissione sono peraltro previste dal Code of best practice di economiesuisse (si veda il n. 2.2.1)