Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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3.8.2 Art. 929: Responsabilità delle autorità del registro di commercio

La responsabilità delle autorità del registro di commercio viene rivista (art. 929, attuale art. 928). L'avamprogetto prevede che il Cantone risponda dei danni causati illecitamente dalle autorità cantonali del registro (cpv. 1 e 2). La responsabilità personale dell'ufficiale del registro viene abrogata, in quanto non più al passo coi tempi. L'introduzione, in luogo della responsabilità personale derivante da colpa, della responsabilità primaria e causale dell'ente pubblico, prevista anche per gli altri registri del diritto privato (art. 46 e 955 CC), è conforme a una concezione moderna della responsabilità. Numerose leggi cantonali già prevedono la responsabilità causale dell'ente pubblico per i danni eventuali causati dalle autorità del registro di commercio.

Spetta al Cantone disciplinare gli eventuali diritti di regresso dell'ente pubblico.

La prescrizione è retta dalle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (art. 7 CC in combinato disposto con l'art. 60 CO). Il termine assoluto di dieci anni decorre dall'iscrizione nel giornale.

La responsabilità dell'autorità federale di sorveglianza è retta dalla legge sulla responsabilità della Confederazione165.

3.8.3 Art. 929a CO, art. 930, 930a: Ordinanze del Consiglio federale e tasse

La struttura delle disposizioni sulle ordinanze del Consiglio federale viene rivista. L'articolo 930 capoverso 1 ricalca l'articolo 929 capoverso 1 D CO del disegno di revisione della Sagl166.

La delega di competenze al Consiglio federale relativa all'informatizzazione del registro resta invariata, ma figura ora all'articolo 930a.

Il compito di definire le tasse permane di spettanza del Consiglio federale. Come prevede anche il diritto vigente, le tasse devono essere stabilite in funzione dell'importanza economica dell'impresa (art. 930 cpv. 2).

3.8.4 Art. 931 e 931a: Iscrizioni

Si sancisce ora a livello di legge che le iscrizioni del registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (art. 931). Il diritto vigente prevede una norma corrispondente solo a livello

165 Si veda l'art. 3 cpv. 1 della legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32).

166 Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 19 dicembre 2001, FF 2002 2841.