Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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3.2 Del contratto individuale di lavoro

3.2.1 Art. 322a: Partecipazione al risultato dell'esercizio

La modifica apportata a questo articolo è di natura terminologica ed è determinata dalle nuove norme in materia di presentazione dei conti (il «conto dei profitti e delle perdite» viene rimpiazzato dal «conto economico», art. 322a cpv. 3; si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

3.3. Della società in nome collettivo

3.3.1 Art. 558 e 559: Profitti e perdite

Le due disposizioni vanno adeguate dal profilo terminologico alle nuove norme in materia di presentazione dei conti (si tratta di utilizzare le nozioni di «conto annuale» e di «relazione sulla gestione»; art. 558 cpv. 1, art. 559 cpv. 2 e 3; si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

3.4 Della società in accomandita

3.4.1 Art. 600 e 611: Condizione dell'accomandante, prelevazione d'interessi e d'utili

Anche in questo caso si tratta unicamente di operare adeguamenti terminologici (introduzione delle nozioni di «conto economico», «documenti contabili», ecc.; art. 600 cpv. 3 e 611 cpv. 2; si vedano i n. 2.5 segg. e 3.10 segg.).

3.5 Della società in accomandita per azioni

3.5.1 Art. 765: Iscrizione dei membri dell'amministrazione nel registro di commercio

L'avamprogetto prevede ora espressamente che la nazionalità dei membri stranieri del consiglio d'amministrazione e degli stranieri autorizzati a rappresentare la società debba essere iscritta nel registro di commercio (art. 765 cpv. 2).